Corte di Cassazione ordinanza n. 15439 depositata il 16 maggio 2022 – In tema di contenzioso tributario, l’art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 – richiamato, per il giudizio d’appello, dal successivo art. 53 – va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell’appello non la mancanza  di  attestazione,   da   parte   del ricorrente,   della conformità tra l’atto depositato e quello notificato ma solo la loro effettiva  difformità, accertabile d’ufficio in caso di omissione dell’attestazione