Corte di Cassazione ordinanza n. 15484 depositata il 16 maggio 2022
effetti della mancata riassunzione
RITENUTO CHE:
1. con sentenza n. 1615/1/14, depositata in data 22 luglio 2014, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria accoglieva l’appello proposto dai contribuenti avverso la sentenza n. 48/1/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Crotone, con compensazione delle spese di lite;
2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione, notificato in data 29-7-2009, nonché della successiva cartella di pagamento notificata il 20-1-2010, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva intimato ai contribuenti il pagamento dell’imposta di registro relativa ad un atto di compravendita registrato nel 1992, a seguito della definitività di un precedente accertamento notificato in data 24-1-1996, con cui era stato rideterminato il valore dell’immobile oggetto del negozio, definitività che conseguiva all’estinzione del processo relativo all’impugnazione del primo avviso, per la mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito di ricorso in cassazione;
3. la CTP aveva rigettato il ricorso dei contribuenti, ritenendo che l’estinzione non avesse determinato la caducazione dell’avviso di accertamento impugnato; la CTR, pur confermando che all’estinzione del processo non consegue l’estinzione della pretesa tributaria, aveva, tuttavia, accolto l’appello sul presupposto che fosse maturata l’eccepita prescrizione decennale, calcolata a decorrere dalla notifica del primo avviso di accertamento, per essere venuta meno la causa di sospensione determinata dalla pendenza di un procedimento, di cui all’art. 2945, comma 3, c.c.;
4. avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC in data 7 marzo 2015, affidato a due motivi; i contribuenti si costituivano con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
1. con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza impugnata, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 392 e 393 c.p.c., dell’art. 63, comma 2, del lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, degli artt. 2943, 2945 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., rilevando che a seguito della mancata riassunzione delle parti nei termini di legge l’originario giudizio, concluso con sentenza di cassazione con rinvio, si era definitivamente estinto, determinando la definitività dell’accertamento, e che termini di prescrizione avevano ricominciato a decorrere solo dallo spirare del termine di riassunzione, risultando preclusa all’amministrazione finanziaria prima di tale data ogni potestà impositiva;
2. con il secondo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 392 e 393 c.p.c., dell’art. 63, comma 2, del lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, degli artt. 2943, 2945 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con identica motivazione ma sotto il diverso profilo dell’error in procedendo.
OSSERVA CHE:
1. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento.
1.1 Questa Corte ha ripetutamente affermato che «nel processo tributario, l’omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, ne determina l’estinzione che, differentemente da quanto avviene nel giudizio ordinario, è rilevabile anche d’ufficio, ex 45, comma 3, e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, e comporta il venir meno dell’intero procedimento, con conseguente definitività dell’avviso di accertamento» (vedi Sez. 5, 13/12/2018, n. 32276; Sez. 5, 23/11/2016, n. 23922; e, da ultimo, Sez. 5, 05/03/2021, n. 6142).
2. Costituisce poi altro principio consolidato, cui questo Collegio intende dare continuità, che “In caso di estinzione del processo tributario dovuta all’omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, la regola generale dell’art. 2945, comma 3, c.c., non trova applicazione e il termine di prescrizione della pretesa fiscale decorre dalla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione. Le ragioni della mancata applicazione della predetta regola generale sono le seguenti: a) la natura impugnatoria del processo tributario e la natura amministrativa, e non processuale, dell’atto impositivo, con la conseguente definitività di questo per effetto dell’estinzione del giudizio di impugnazione di esso proposto dal contribuente; b) l’irrazionalità della soluzione opposta, atteso che essa farebbe decorrere la prescrizione a carico dell’amministrazione finanziaria da una data (l’introduzione del giudizio) antecedente alla definitività dell’atto impositivo, con la paradossale conseguenza che il titolo dell’imposizione potrebbe risultare ineseguibile (perché estinto per prescrizione) ancor prima di essere divenuto definitivo; e) l’insussistenza, nel processo tributario, della “ratio” dell’art. 2945, comma 3, c.c., atteso che, data la natura impugnatoria di tale processo, e per la definitività che assume l’atto impositivo per effetto dell’estinzione nel caso di mancata riassunzione, è il solo contribuente ad avere interesse alla riassunzione, con la conseguenza che, qualora si applicasse la regola generale dell’art. 2945, comma 3, c.c., l’eliminazione dell’effetto sospensivo della prescrizione in pendenza del processo tributario, che poi si estingua per la mancata riassunzione, opererebbe a favore della parte processuale (il contribuente) che, mostrando disinteresse per la coltivazione del giudizio, ha consentito che l’atto impugnato divenisse definitivo. Né a tale soluzione può opporsi il regime della riscossione frazionata in pendenza di giudizio, a norma dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che: se è prevista (sentenze intermedie favorevoli all’amministrazione finanziaria), essa non realizza in via definitiva la pretesa tributaria, ma opera sul piano meramente anticipatorio e interinale degli effetti di un accertamento giudiziale ancora “in itinere”; se non è prevista (sentenza intermedie favorevoli al contribuente), sussiste un impedimento di diritto alla realizzazione della pretesa tributaria, con il conseguente mancato decorso, per regola generale, del termine prescrizionale. (Vedi Sez. 5, n. 25014 del 2021, Rv. 662176-01; Sez. 5, n. 23502 del 2016, Rv. 641872-01 Sez. 5, n. 556 del 2016, Rv. 638661-01).
2.1 In applicazione di tali principi al caso di specie va, dunque, ritenuto che l’atto impositivo (avviso di accertamento) sia divenuto definitivo in mancanza della riassunzione del giudizio innanzi al giudice del rinvio, talché anche la successiva cartella di pagamento emessa dall’Ufficio risulta del tutto legittima; il termine di prescrizione che, a fronte di una sentenza della Cassazione depositata il 13-2-2008, va poi computato a decorrere dalla scadenza del termine per la riassunzione (31-3-2009), non risulta, pertanto, decorso alla data di notifica degli atti impugnati nel presente giudizio.
3. Per le suesposte considerazioni, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, né risultano dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex 384 c.p.c., mediante il rigetto del ricorso introduttivo dei contribuenti.
3.1 Quanto alle spese ne va disposta la compensazione per tutti gradi di giudizio, atteso il consolidarsi in data successiva all’introduzione della lite dell’orientamento di legittimità posto a fondamento della decisione.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso dei contribuenti;
compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione 6, sentenza n. 1126 depositata il 7 ottobre 2022 - Nel processo tributario, l'omessa o tardiva riassunzione, nel termine di legge, del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 16002 depositata il 7 giugno 2023 - In base al disposto di cui all' art. 393 c.p.c., l'estinzione del giudizio di rinvio determina l'estinzione dell'intero giudizio, pur rimanendo la sentenza di cassazione - cioè il…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 22498 depositata il 18 luglio 2022 - L’omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l’estinzione dell’intero processo e la definitività dell’avviso di accertamento impugnato, giacché…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 gennaio 2020, n. 1979 - L’omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l'estinzione dell'intero processo, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e la definitività…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 3458 depositata il 3 febbraio 2023 - In tema di riscossione delle imposte sui redditi, i termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 iniziano a decorrere da quando la pretesa tributaria è…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 marzo 2022, n. 8295 - In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio, prevista dall'art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…