Corte di Cassazione ordinanza n. 15674 depositata il 17 maggio 2022

prescrizione – effetti della mancata impugnazione – riscossione – tributi locali

FATTI DI CAUSA

1. Z.A. ha impugnato l’intimazione di pagamento 097201291664712420000, notificata in data 2 gennaio 2013, relativa alla cartella di pagamento n. 09720030360011285000, notificata in data 24 giugno 2003, avente ad oggetto il pagamento della Tarsu per gli anni 1998,1999,2000 e 2001.

2. La Commissione tributaria provinciale di Roma ha rigettato il ricorso.

3. Il contribuente ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, deducendo: 1) l’omessa ed illegittima motivazione in ordine ai punti decisivi della controversia; 2) il mancato esame della sentenza n. 357/23/2013 della Commissione tributaria provinciale di Roma; 3) la carenza di una pronuncia sulla intervenuta prescrizione ex art. 2948 civ.; 4) la nullità della notificazione dell’atto prodromico; 5)  la mancata pronuncia sulle questioni inerenti i motivi di ricorso.

4. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello ed ha confermato la decisione di primo grado. 

5. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi, e Equitalia Sud s.p.a./Agente della Riscossione per la Provincia di Roma ha resistito con contro-ricorso.

6. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod.proc.civ. 7.Fissato all’udienza pubblica del 27 aprile 2022, il ricorso è stato trattato in camera  di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 105 del 2021, art. 7, conv. in I. n. 126 del 2021, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il contribuente ha dedotto: 1)  la  violazione  dell’art.  2948, comma 4, civ., applicabile al tributo in esame, da pagarsi periodicamente, e la carenza di motivazione su tale questione, nonostante l’eccezione di prescrizione formulata sin dal primo grado di giudizio, in considerazione della notifica della cartella di pagamento in data 24 giugno 2003 e della successiva intimazione in data 2 gennaio 2013; 2) la violazione degli artt. 148, 149, 160 cod.proc.civ., attesa la compilazione in bianco della relata di notifica della intimazione di pagamento, senza sottoscrizione del notificatore; 3)  l’omessa motivazione sui motivi di ricorso, già denunciata con l’appello.

2. Il contro-ricorrente ha sostenuto l’infondatezza del primo motivo, in considerazione della mancata impugnazione della cartella di pagamento e della conseguente incontestabilità del credito, da cui deriva l’applicazione del termine decennale di prescrizione; la novità e la conseguente inammissibilità del secondo motivo; l’infondatezza del terzo motivo, derivando l’omessa pronuncia dall’inerenza dei motivi formulati alla cartella e non all’intimazione di pagamento. 

3. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri. 

4. Il primo motivo, avente ad oggetto il termine di  prescrizione, risulta fondato, con assorbimento di tutti gli altri. 

5. In primo luogo va ricordato  che le Sezioni  Uniti hanno chiarito che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento  di cui all’art.  24, comma  5, del lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo  l’art. 3, commi 9 e 10,  della l. n.  335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c. Quest’ultima disposizione, infatti, si applica  soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Sez. U, n. 23397 del 17/11/2016, Rv. 641632 – 01). Tale principio di carattere generale opera anche con riferimento ai tributi (v., da ultimo, Sez. 6 – 5, n.  33797  del 19/12/2019, Rv. 656434 – 01, che ha affermato che il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve – eventualmente previsto – in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi a entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie ovvero di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione sostanziale più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo).

6. Da tale premessa deriva che, nel caso di specie, pur non essendo stata impugnata la cartella di pagamento relativa al tributo in esame, continua ad essere applicabile il  termine  di prescrizione  quinquennale di cui all’art. 2948 4 cod.civ. In proposito, deve  ribadirsi  che  la TARSU, la TOSAP ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell’ambito  di una causa debendi  di tipo continuativo,  in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore  o  del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame  dell’esistenza  dei  presupposti impositivi:  essi, quindi, vanno considerati  come obbligazioni  periodiche o  di  durata  e  sono  sottoposti  alla  prescrizione  quinquennale  di  cui all’art.  2948, n. 4 cod. civ.  (Sez.  5, n.  4283 del 23/02/2010,  Rv. 611888 – 01).                                                                                           

7. Il credito tributario relativo alla Tarsu per le annualità 1998, 1999, 2000 e 2001, di cui all’intimazione di pagamento n.09720030360011285000 ed alla cartella di pagamento n. 09720030360011285000, risulta, pertanto, prescritto, come eccepito dal contribuente sin dal primo grado di giudizio, essendo pacifico che la cartella di pagamento è stata notificata in data 24 giugno 2003 e la successiva intimazione di pagamento in data 2 gennaio 2013 (v. p. 4 del contro-ricorso).

8. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri, per cui la sentenza della Commissione tributaria regionale deve essere cassata e, decidendo la causa nel merito, deve essere accolto l’originario ricorso del contribuente, risultando prescritto il debito del contribuente per la Tarsu relativamente alle annualità 1998,1999,2000 e 2001, oggetto della cartella di pagamento 09720030360011285000. Le spese dei gradi di merito devono essere integralmente compensate, tenuto conto della proposizione, da parte del contribuente, di molti motivi  infondati, relativi alla regolarità di cartelle non impugnate, mentre la ontro-ricorrente deve essere condanna al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del d.m. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di merito.

Condanna Equitalia Sud s.p.a. al pagamento, a favore di Z.A., delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00, oltre euro 286,00 per spese vive, rimborso forfettario del 15% e i.v.a. e c.p.a se dovuti.