CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 15840 depositata il 6 giugno 2023

Lavoro – Geometra pensionato INPDAP – Obbligo di iscrizione alla CIPAG – Contributo soggettivo – Cartella di pagamento per contributi dovuti – Obblighi contributivi per un diverso periodo – Presupposti diversi – Giudicato esterno – Irrilevanza della natura occasionale dell’esercizio della professione

Fatti di causa

Con sentenza dell’8.7.2016 la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del 2013 del Tribunale di Viterbo, ha ritenuto insussistente l’obbligo di iscrizione del geometra in epigrafe indicato, pensionato INPDAP, alla CIPAG e quindi non dovuta la somma di euro 4187 di cui alla cartella settoriale impugnata, richiesta dalla Cassa per contributo soggettivo per attività svolta per il Comune di (…).

Avverso tale sentenza ricorre la Cassa per un motivo, cui resiste il geometra con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.

Ragioni della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione degli articoli 10 e 22 legge n.773 del 1982, 1, comma 33, legge n. 537 del 1993, 1 decreto legislativo n. 509 del 1994, 3m comma 12, legge n. 335 del 1995, (ndr 3 comma 12, legge n. 335 del 1995) 16 decreto legislativo n. 103 del 1996, 1, comma 488 legge n. 147 del 2013, per avere la Corte territoriale trascurato l’obbligatorietà della contribuzione, salvo la ricorrenza delle condizioni di esonero, documentate alla Cassa nelle forme richieste di prova negativa dell’esercizio della libera professione.

Deve preliminarmente rilevarsi che tra le parti e intervenuta sentenza di questa Corte Sez. L., Sentenza n. 5375 del 22/02/2019 (Rv. 652778 – 01), che ha affermato l’illegittimità della pretesa della Cassa con riferimento a cartella di pagamento per contributi dovuti per l’anno 2006.

Il controricorrente pretenderebbe di dedurne un’efficacia di giudicato, anche in relazione al presente giudizio, ma trattasi di eccezione infondata.

Invero, questa Corte ha già affermato (Sez. 5 -, Sentenza n. 38950 del 7/12/2021, Rv. 663418 – 01) che la sentenza del giudice con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento, in riferimento ai diversi anni, si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti e a diverse annualità.

Applicato il principio al caso di specie, si rileva che la presente controversia attiene ad obblighi contributivi per un diverso periodo di debenza, riferito ad una diversa annualità (2009), in riferimento a presupposti diversi – nella specie, l’attività professionale svolta nel periodo – sicché non si estende alla presente controversia il giudicato esterno richiamato dalla parte (in riferimento ad obbligazione contributiva per l’anno 2006).

Del resto, quanto alla portata del giudicato, trattandosi di credito per il quale era stata notificata cartella esattoriale, per effetto del giudicato risulterebbero cristallizzati i soli fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del credito, e non anche le ragioni giuridiche sottese alla decisione; ne deriva che l’affermazione dell’assenza del potere impositivo della Cassa, evincibile dalla sentenza evocata, non è coperta dal giudicato, pur restando incontestabile l’insussistenza dello specifico diritto di credito in quella sede vagliata, per essere, per converso, la detta affermazione giuridica sempre controvertibile e disputabile in un diverso giudizio, anche alla luce delle diverse norme ratione temporis applicabili e degli orientamenti giurisprudenziali nel frattempo maturati.

Tanto premesso, il ricorso della Cassa è fondato.

Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella posta con il ricorso all’esame ed ha affermato (Sez. Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, RV. 65731-01 e numerose successive conformi) che, in tema di (…) ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all’insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.

Dall’obbligo di iscrizione alla Cassa – previsto dallo Statuto della stessa con disposizione ritenuta da questa Corte del tutto legittima – deriva, inoltre, l’applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all’albo; l’esistenza di altra attività esclusiva, con obbligo contributivo generale, può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte e ai redditi prodotti.

Le dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del Cda della Cassa, prevedevano l’obbligo di presentare l’autocertificazione recante dichiarazione del geometra di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera n. 123/2009, l’iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal CCNL, sempre che l’attività – svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro – rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.

Deve, peraltro, precisarsi che la prova delle condizioni previste dalla delibera deve essere fornita con le modalità dalla stessa previste, in quanto solo in tal modo la Cassa può attivare i controlli necessari, in concreto, per verificare l’effettività della situazione dichiarata dal professionista.

La sentenza impugnata, nell’escludere, nella specie, in ogni caso gli obblighi contributivi dei professionisti iscritti all’albo e nell’affermazione della illegittimità delle previsioni normative della Cassa, non si è attenuta al su esteso principio e deve essere cassata.

La causa va rinviata alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame, ed anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.