CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 15879 depositata il 6 giugno 2023
Lavoro – Risarcimento del danno professionale biologico e morale – Provvedimento di trasferimento – Tardiva costituzione della lavoratrice – Eccezione di incompetenza funzionale del giudice – Termine decadenziale
Rilevato che
1.la Corte d’Appello di Messina, per quanto qui rileva, con la sentenza qui impugnata ha rigettato l’appello proposto da M.C. avverso la sentenza del Tribunale di Messina che, pronunciando sulle domande proposte dalla società B.C. di opposizione all’atto di precetto notificato in data 4/1/2010 ad istanza di M.C., aveva dichiarato la nullità dell’atto di precetto opposto;
2. avverso la predetta sentenza propone ricorso M.C., con 5 motivi, illustrati da memoria; la società intimata non si è costituita nel presente giudizio;
Considerato che
1. risulta dagli atti e dalla memoria di parte ricorrente che presupposto del presente giudizio è la controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno professionale, biologico e morale per i danni subiti in conseguenza del provvedimento di trasferimento (o di invio in trasferta) della lavoratrice presso la sede di Milazzo nel 2004, che il Tribunale di Messina con sentenza n. 4143/2009 del 23/11/2009 aveva ritenuto illegittimo e produttivo di danno, liquidato in sentenza, a titolo di danno biologico e morale, oltre altre voci; la Corte di Appello di Messina, con sentenza del 18.6.2013, in parziale riforma della sentenza impugnata, aveva liquidato il danno biologico e morale in base a criterio differente ed in misura inferiore; questa Corte, con sentenza n. 12084/2017, aveva accolto il ricorso della lavoratrice, e cassato con rinvio la sentenza impugnata; a seguito di riassunzione, la Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 637/2019 del 28.5.2019 (prodotta unitamente alla memoria difensiva dall’odierna ricorrente), rigettava l’appello della società avverso l’originaria sentenza del Tribunale di Messina e provvedeva sulle spese;
2.in questa sede si discute della validità del precetto notificato alla società il 4/1/2010 ad istanza di M.C. in base all’originaria sentenza tra le parti del Tribunale di Messina (sentenza n. 4143/2009 del 23.11.2009); esso è stato dichiarato nullo dal Tribunale di Messina, con sentenza n. 2464/2014 del 10/10/2014, confermata con la sentenza della Corte d’Appello di Messina impugnata nel presente procedimento, per tardiva costituzione della lavoratrice e per effetto della riforma in appello dell’originaria sentenza (che, invece, oggi risulta confermata a seguito di cassazione con rinvio e riassunzione);
3. con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 618 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto di non accogliere, ritenendola non esaminabile, l’ eccezione di incompetenza funzionale del giudice del lavoro, per essersi la lavoratrice costituita alla seconda udienza, ossia oltre il termine decadenziale fissato dall’art. 416 c.p.c., con conseguente inutilizzabilità della produzione documentale allegata al proprio fascicolo di parte (segnatamente per provare se al momento della proposizione dell’opposizione al precetto pendesse già l’esecuzione e se il G.E. si fosse già pronunciato sulle questioni proposte dalla società); argomenta che si trattava di eccezioni rilevabili d’ufficio;
4. con il secondo, violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.; sostiene che il giudice di merito avrebbe dovuto accertare e dichiarare la definitività del provvedimento del giudice dell’esecuzione, cui non aveva fatto seguito da parte della società l’introduzione del giudizio di merito entro 30 giorni, e ritenere ammissibili le produzioni di sentenze e attestazioni di cancelleria;
5. con il terzo, violazione dell’art. 615 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.; sostiene che la Corte d’appello ha errato nell’affermare che la sentenza di primo grado, che aveva valore di titolo esecutivo a fondamento del precetto opposto, era stata annullata;
6. con il quarto, violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.; sostiene che alcuni capi della sentenza n. 4143/2009 del Tribunale di Messina erano passati in giudicato, non essendo stati impugnati o riformati dalla sentenza di appello, e che pertanto il precetto andava eventualmente diminuito, ma non annullato completamente;
7. con il quinto, violazione o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.; sostiene che erroneamente era stata respinta l’istanza di sospensione o di rinvio della causa in attesa della sentenza della Corte di Appello di Catania nel giudizio di rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione;
8. i primi 4 motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto tutti volti a censurare il nucleo decisorio della sentenza impugnata, basata sull’annullamento del precetto fondato su sentenza parzialmente riformata in appello, sono fondati per quanto di ragione;
9. va in primo luogo rammentato il principio, di recente ribadito da Cass. n. 22371/2021, secondo cui il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, e ciò tanto più nel processo del lavoro, nel quale il sistema delle preclusioni trova un contemperamento, ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, nei poteri officiosi del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, anche in appello, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione;
10. fermo il principio per cui la distribuzione delle controversie tra giudice del lavoro e altri giudici del settore civile del medesimo ufficio non è qualificabile come questione di competenza, nel caso in esame doveva ritenersi ammissibile la produzione documentale costituita da sentenze e attestazioni di cancelleria, in quanto si trattava di eccezioni rilevabili d’ufficio, riguardanti il processo di cognizione e lo stato dell’esecuzione ad essa collegato, potendosi configurare la necessità, per fini di economia processuale, da parte del giudice dell’opposizione a precetto, di tenere conto dello stato del procedimento di cui esso costituisce incidente;
11. invero, l’effetto sostitutivo della sentenza d’appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l’esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l’esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione (Cass n. 9161/2013);
12. nel caso in esame, pertanto, alla luce di tali principi, il precetto opposto non doveva essere annullato, ma eventualmente ridotto, poiché il credito della lavoratrice non era stato escluso in appello, ma unicamente calcolato in misura minore (misura poi cassata, con ritorno all’importo liquidato dalla sentenza di primo grado in sede di rinvio); la diminuzione in appello del quantum dovuto, ipotesi ben diversa dal rigetto della domanda risarcitoria, poteva quindi portare all’eventuale sospensione (ove in concreto ricorressero le relative condizioni) in pendenza di impugnazione, o piuttosto alla corrispondente riduzione del titolo esecutivo, ma non al suo annullamento, come avvenuto nella presente fattispecie; rimane assorbita la questione della eventuale ricorrenza di ipotesi di sospensione necessaria oggetto del quinto motivo di ricorso;
13. la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata al fine del riesame delle questioni oggetto della presente controversia uniformandosi ai principi sopra enunciati; al giudice del rinvio è altresì demandata la regolazione delle spese di lite del presente giudizio;
P.Q.M.
Accoglie i primi quattro motivi di ricorso per quanto di ragione, assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese.