Corte di Cassazione ordinanza n. 16042 depositata il 18 maggio 2022
nullità della sentenza per motivazione apparente e/o inesistente – mancata disamina logica e giuridica
RILEVATO CHE
1. I.R. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito, CTR), di cui in epigrafe, che ha accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Siena che aveva, invece, accolto i ricorsi (riuniti) della contribuente avverso gli avvisi di accertamento, per gli anni 2005, 2006 e 2007, con i quali l’Ufficio aveva rideterminato, con metodo sintetico, ai fini IRPEF e relative addizionali, un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato dalla
2. I cinque motivi sono così rubricati:
«1. Nullità della sentenza per violazione delle norme processuali in tema di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali: art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., art. 36, comma 1, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992, art. 11 Cost e art. 6 CEDU (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)»;
«2. Nullità della sentenza per violazione delle norme processuali in tema di valutazione delle prove in base agli art. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)»;
«3. Violazione dell’art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia sulle autonomamente dedotte questioni preliminari e sull’ inammissibilità dell’appello (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)»;
«4. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)»;
«5. Violazione e falsa applicazione degli artt., 38, comma 4, 5, 6, del d.p.r. n. 600/73, dei d.m. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992, nonché degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
3. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
4. Dalla narrazione dei fatti di cui alla sentenza impugnata risulta che gli avvisi di accertamento, per gli anni 2005 e 2006, erano stati emessi in quanto le rispettive dichiarazioni dei redditi non giustificavano la spesa per l’acquisto di due autovetture, di un’abitazione principale di 105 metri quadrati e di una residenza secondaria di 70 metri quadrati in comproprietà con il coniuge separato, e, per l’annualità 2007, di un’ulteriore autovettura; risulta pure che l’Ufficio aveva disposto la convocazione della contribuente perché giustificasse la sua situazione patrimoniale in relazione e redditi La sentenza espone, altresì, che la contribuente aveva riproposto, in appello, le «argomentazioni già riportate in primo grado, insistendo sulla nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione virgola e richiedendo in via preliminare l’inammissibilità dell’appello dell’ufficio per tardività ex articolo 327 cod. proc. civ. ed in via subordinata l’infondatezza in fatto ed in diritto delle censure avverso la decisione di primo grado, con vittoria di spese.».
CONSIDERATO CHE
1. Il primo motivo di ricorso ha carattere assorbente degli ulteriori quattro, denunciandosi con esso il vizio radicale di nullità della sentenza per carenza di motivazione che, in quanto effettivamente sussistente, travolge l’intera Con esso si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 36, comma 2, d.lgs. 31/12/1992, 111 Cost. e 6 CEDU, per aver la CTR reso una sentenza nulla in quanto priva di un’autonoma ed effettiva motivazione che consenta di comprendere l’iter logico seguito dal giudicante, siccome incentrata su un mero rinvio alle contestazioni dell’Ufficio, senza alcuno sforzo argomentativo atto a giustificare la pretesa dell’Ufficio e contrastare le difese di ella contribuente.
2. Giova premettere che i fatti che hanno originato il presente giudizio sono pacifici tra le parti. In particolare, dalla ricostruzione in fatto contenuta nella gravata sentenza nonché nel ricorso – cui non ha opposto contestazioni all’Agenzia delle entrate – emerge che gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della contribuente erano basati sulla disponibilità di più autoveicoli (BMW560L, BMW330D 320) sulle spese “non giustificate” riguardanti il loro acquisto, nonché sulla disponibilità di una residenza principale ed un’altra secondaria, quest’ultima in regime di comunione; in base a tali elementi l’Ufficio, dopo aver richiesto chiarimenti alla contribuente, ritenuto che la stessa non avesse fornito idonee giustificazioni, ha preceduto, ai fini Irpef, alla determinazione sintetica del reddito nella misura di euro 23.432,00, per l’anno 2005, di euro 823,00 per l’anno 2006, e di euro 15.972,00 per l’anno 2007, oltre maggiori addizionali regionali e comunali e sanzioni; dal ricorso risulta pure che la Commissione tributaria provinciale accolse integralmente il ricorso della contribuente ritenendo che, per tutte le annualità in contestazione, avesse fornito idonea prova contraria per superare le presunzioni poste a base degli accertamenti che, conseguentemente, ritenne illegittimamente emessi. Nel ricorso ed anche nella parte espositiva della sentenza impugnata sono indicate e localizzate le difese proposte dalla contribuente nei gradi di merito, riguardanti: 1) la nullità dell’avviso di accertamento per carenza di motivazione, 2) l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per tardività ex art. 327 cod. proc. civ., 3) l’infondatezza in fatto ed in diritto delle contestazioni dell’Ufficio e, quindi, dei motivi di appello da questo avanzati.
3. Sulle concise premesse narrative innanzi riportate, la Commissione tributaria regionale ha così motivato la decisione di rigetto dell’appello della contribuente: «Questa Commissione, audita l’esposizione dei fatti relativi alla controversia da parte del relatore, autorizza le parti della discussione in pubblica udienza che non apporta ulteriore fatto proprio ulteriori a quanto presente ed esaminato negli atti. Ritiene non accoglibili le doglianze del contribuente ancorché dettagliatamente elencate, ma puntualmente legittimamente respinte con motivazione da parte dell’ufficio e condivise pienamente da questi giudici. P.Q.M. La Commissione accoglie l’appello dell’ufficio appunto condanna la contribuente a rifondere le spese all’ufficio che si liquida in euro 1500.».
4. Ritiene il Collegio che tale motivazione non supera il tetto del minimo costituzionale (cfr., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Sez. 6-5, 07/04/2017, n. 9105; Sez. 1, 30/06/2020, n. 13248), rientrando agevolmente nello stigma delle sentenze nulle, in quanto la CTR ha del tutto omesso di indicare gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, ha omesso del tutto di procedere alla disamina logica e giuridica degli elementi circostanziali posti a fondamento della pretesa erariale nonché di quelli contrari addotti dal contribuente rendendo, in tal modo, impossibile risalire ai passaggi logici e giuridici, in base ai quali ha ritenuto fondate le doglianze dell’appellante e destituite di fondamento le contestazioni della contribuente appellata, rendendo a questa Corte impossibile il controllo di legittimità sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. Ed invero, è principio consolidato di questa Corte che la motivazione di una sentenza si connota di mera apparenza, rendendo la sentenza nulla, perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. Sez. U, 03/11/2016, n. 22232; Sez. 6-5, 07/04/2017, n. 9105; Sez. L 14/02/2020, n. 3819; Sez. 5, 30/04/2020 n. 8428).
5. Che la sentenza impugnata contravvenga tali principi, è evidente dalla constatazione che in essa manca qualsiasi passaggio motivazionale sia sulle eccezioni riguardanti la legittimità formale dell’avviso di accertamento (motivazione), sia su quelle relative all’ammissibilità dell’appello, sia sulle questioni sostanziali, eccepite in controprova dal contribuente, riguardanti la disponibilità dei redditi per effettuare gli incrementi patrimoniali e, quindi, la rilevanza (o l’irrilevanza) del possesso che terzi avessero avuto dell’autovettura (avendo la contribuente allegato che trattavasi di autovetture acquistate ed utilizzate dal di lei figlio), e della comproprietà di un bene con il coniuge separato.
6. Non giova a tal fine il rinvio, per relationem, alle motivazioni degli accertamenti effettuati dall’Ufficio, rinvio che, anzi, aumenta l’inconsistenza motivazionale, considerato che la CTR non spiega in base a quale ragionamento, logico e/o giuridico, ha inteso fare proprie le risultanze dell’accertamento fiscale ed ha inteso superare la decisione dei primi giudici e le specifiche contestazioni mosse dalla Costituisce ius receptum che il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre anche nel caso in cui il giudice di appello abbia dato mera adesione acritica all’atto di accertamento impugnato, senza indicazione, né della tesi in esso sostenuta, né delle ragioni di condivisione (cfr., Sez. 5, 14/10/2015, n. 20648; Sez. U., 16/01/2015, n. 642).
7. In conclusione, giacché la sentenza impugnata è affetta da nullità, in quanto redatta in violazione degli 132 cod. proc. civ., 36 d.lgs. n. 546 del 1993 nonché dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo – artt. 111, secondo comma, Cost. e 6 CEDU – siccome corredata da motivazione solo apparente, essa va cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, la quale dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, oltre che alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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