Corte di Cassazione ordinanza n. 16080 depositata il 18 maggio 2022
notifica – parte contumacia – contenzioso tributario
FATTI DI CAUSA
1. Z.D. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione staccata di Foggia, di cui all’epigrafe, che ha accolto l’ appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia che, dopo averli riuniti, aveva accolto i distinti ricorsi proposti dallo stesso contribuente contro gli avvisi d’accertamento in materia di Irpef, Irap ed Iva, di cui agli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006, 2007, che avevano imputato allo stesso contribuente un maggior reddito sulla base di indagini bancarie.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso ed ha chiesto di dichiarare inammissibile, o di rigettare, il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso il contribuente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamenta che il giudice a quo non abbia dichiarato l’appello inammissibile nonostante l’Amministrazione, a detta del ricorrente, non avesse prodotto nel giudizio di secondo grado la prova della spedizione e della ricezione della notifica a mezzo posta dell’impugnazione.
2. Preliminarmente, deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso, come eccepito dalla controricorrente e dedotto dal procuratore generale, per la sua tardività.
Infatti la sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 22 maggio 2012 e, considerata la data (5 maggio 2010) di insaturazione dei giudizi di primo grado indicata nello stesso ricorso, deve applicarsi il termine semestrale di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., scaduto il 7 gennaio 2013.
Il ricorso per cassazione è stato spedito per la notifica a mezzo posta, tramite ufficiale giudiziario, il 13 aprile 2016, quindi tardivamente.
Il ricorrente invoca l’applicazione dell’ art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., a norma del quale «Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all’articolo 292.».
Analoga disposizione si ritrova nel giudizio tributario, all’art. 38, comma 3, d.lgs. d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale dispone che « Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l’art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza.».
Nel caso di specie il ricorrente assume che non avrebbe avuto conoscenza del processo d’appello a causa dell’inesistenza della notifica della stessa impugnazione, poiché l’Amministrazione appellante non avrebbe provato, nel giudizio dinnanzi la CTR, la spedizione e l’avvenuta consegna della relativa notifica a mezzo posta, cosicché egli, ignaro del giudizio, era rimasto contumace e non aveva ricevuto né la comunicazione della fissazione dell’udienza, né quella del dispositivo della sentenza che ha deciso l’appello.
La tesi del ricorrente, come eccepito dalla controricorrente e dedotto dal procuratore generale, è infondata e non può essere accolta, non sussistendo i presupposti per la disapplicazione del primo comma dell’art. 327 cod. proc. civ. e per la rimessione in termini del contribuente.
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per poter proporre l’impugnazione tardiva ammissibile di cui all’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., la parte rimasta contumace è tenuta a dimostrare non solo la causa di nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, ma anche il fatto che, a causa di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza dell’atto e del conseguente processo (ex plurimis: Cass. 29/03/2006, n. 7316; Cass. 14/09/2007, n. 19225; Cass. 20/11/2012, n. 20307; Cass. 30/09/2015, n. 19574)
Nel caso di specie, la controricorrente ha riprodotto nel controricorso una distinta di spedizione a mezzo posta, munita di timbro datario dell’ufficio postale del 28 gennaio 2011, che include le due raccomandate, con avviso di ricevimento, dirette, per la notifica dell’appello, una al difensore del contribuente in primo grado e l’altra al contribuente personalmente.
Nel medesimo controricorso l’Amministrazione ha riprodotto anche i due relativi avvisi di ricevimento, in ciascuno dei quali è apposta la sottoscrizione del rispettivo destinatario (e quindi anche quella personale dello stesso Z.D.).
Pertanto, risulta documentato che lo stesso ricorrente, attraverso la ricezione della notifica a mezzo posta dell’appello, è venuto a conoscenza (il 2 febbraio 2011 personalmente e l’1 febbraio 2011 tramite il suo difensore del primo grado) dell’impugnazione erariale e del conseguente processo.
Premesso che l’esito appena descritto delle notifiche a mezzo posta, manifestando il conseguimento dello scopo di queste ultime, ne esclude anche l’ipotetica nullità, deve rilevarsi comunque che, nel caso di specie, pure la pretesa invalidità delle notificazioni non avrebbe comunque alcuna efficienza causale ai fini della pretesa ignoranza dell’impugnazione e del conseguente giudizio d’appello, circostanze divenute invece note al contribuente per effetto della comprovata ricezione delle medesime notifiche.
Non sussistono pertanto i presupposti per l’applicazione del secondo comma dell’art. 327 cod. proc. civ. ed eventuali vizi della notifica dell’appello, o della costituzione dell’appellante (anche con riferimento alla documentazione che quest’ultimo avrebbe dovuto produrre a fini di ammissibilità) si sono convertiti in vizi della sentenza impugnata, da far valere pertanto dalla parte interessata attraverso rituale e tempestiva impugnazione nei termini di decadenza di cui al primo comma dello stesso art. 327 cod. proc. civ., pacificamente mancata nel caso di specie.
Può quindi formularsi il seguente principio di diritto « Anche nel giudizio tributario la parte rimasta contumace, per poter proporre l’impugnazione tardiva di cui agli artt. 327, secondo comma, cod. proc. civ. e 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, n. 546, ha l’onere di dimostrare sia la pretesa causa di nullità della notificazione del ricorso avversario; sia che, in conseguenza di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza dell’atto e del conseguente processo.».
La tardività del ricorso, e la sua conseguente inammissibilità, precludono quindi l’ esame dei motivi dell’impugnazione di legittimità.
2. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 , se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 ottobre 2020, n. 23468 - L'impugnazione tardiva di cui all'art. 327 cod. proc. civ. è consentita non già per il solo fatto che si sia verificata una nullità nella notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma quando…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 novembre 2021, n. 30997 - A norma dell'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., la parte soccombente rimasta contumace può proporre impugnazione nei confronti della sentenza non notificatagli personalmente anche dopo la…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18585 del 9 giugno 2022 - In tema di processo tributario, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che la parte rimasta contumace non abbia avuto conoscenza del processo a causa di…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 14801 depositata il 10 maggio 2022 - La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 gennaio 2022, n. 1394 - Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della…
- Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 16412 depositata il 15 luglio 2007 - La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria e' assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: travisamento della prova
In ordine all’omesso esame di un fatto decisivo il Supremo consesso (Cass….
- Unico 2023: compilazione del quadro RU per i credi
La compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi 2023 per l’i…
- Si può richiedere il rimborso del credito d’
Il credito relativi a versamenti per imposta non dovuto se esposto in dichiarazi…
- L’avvocato deve risarcire il cliente per il
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26464 depositata il 13 settembre…
- In caso di fallimento della società cedente, il cu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19806 depositata il 12 luglio 20…