CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 16090 depositata il 7 giugno 2023
Lavoro – Crediti contributivi – Sgravio contributivo previsto dall’art. 3, comma 5, Legge n. 448/1998 – Trasformazione di contratti di formazione lavoro in contratti a tempo indeterminato – Normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per favorire nuova occupazione – Incremento occupazionale mediante nuove assunzioni – Assunzione di soggetti che non abbiano o abbiano perduto l’occupazione in determinate zone d’Italia – Inapplicabilità dello sgravio alle ipotesi di trasformazione – Regime sanzionatorio – Rigetto
Rilevato che
Si controverte dell’opposizione a cartella esattoriale n.0122005009344877, relativa ai crediti contributivi emersi a seguito dell’attività ispettiva culminata nel verbale ispettivo con il quale INPS aveva richiesto il pagamento della contribuzione non versata, in pretesa fruizione di sgravio previsto dall’art. 3, comma 5, l. n. 448 del 1998, che richiede, fra l’altro, alla lett. e), che i nuovi dipendenti assunti siano iscritti alle liste di collocamento o di mobilità o fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori previsti dalla stessa disposizione (Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);
in particolare, la questione riguarda la possibilità di applicare lo sgravio anche in caso di trasformazione di contratti di formazione lavoro in contratti a tempo indeterminato;
la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 5976 del 2017, in parziale accoglimento dell’impugnazione, ha dichiarato l’illegittimità del regime sanzionatorio indicato nella cartella di pagamento oggetto di opposizione e l’applicabilità sulla sorta capitale (pari ad euro 438.776) del regime sanzionatorio di cui all’art. 116, comma 8 lett. a), legge n. 388/2000; la Corte, pur riconoscendo che l’INPS con diverse circolari aveva ritenuto possibile la fruizione in caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato, ha poi affermato che le stesse circolari erano in contrasto con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato (Comunicazione Commissione 95C/334/04; Regolamento Commissione 12 dicembre 2002) giacché era richiesto l’effettivo incremento della forza lavoro con impiego di persone disoccupate o inoccupate di lunga durata; anche INPS aveva modificato il proprio orientamento con circolare n. 189 del 2000 in conformità con Cass. 6378 del 2012 e 9390 del 2014; vi era poi altra misura specifica di sgravio previsto dall’art. 15 l. n. 196 del 1997 per l’ipotesi in esame; neppure tale sgravio era però applicabile in quanto la società non aveva allegato i relativi presupposti, limitandosi alla generica richiesta;
era, invece, in parte fondato il capo relativo alle sanzioni accessorie, giacché anche l’INPS aveva convenuto nell’applicare l’ipotesi di cui alla lett. a), in quanto non vi era stato intenzionale occultamento del debito contributivo, né poteva applicarsi il comma 15 attesa la non sussistenza dei necessari presupposti (direttive in tal senso, consapevolezza della mancanza dei presupposti e mancato pagamento del dovuto);
avverso tale sentenza, ricorre la società con ricorso basato su due motivi, successivamente illustrato da memoria;
l’INPS ha rilasciato procura speciale;
Agenzia delle Entrate Riscossione, succeduta a Equitalia Polis s.p.a. non ha svolto attività difensiva;
Considerato che
con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 448 del 1998, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 87 ed 88 Trattato CE in relazione all’art. 360 primo comma n. 3) per violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per favorire nuova occupazione; in sostanza, si censura la parte della sentenza gravata in cui è denegato alla società C. lo sgravio contributivo triennale per i nuovi assunti ai sensi dell’articolo 3 legge n. 448 del 1998, beneficio che non sarebbe applicabile al caso della trasformazione di contratti di formazione lavoro in contratti di lavoro a tempo indeterminato;
il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 15 lett. a) della legge n. 388 del 2000 e censura la parte della sentenza gravata, in ipotesi di ritenuta sussistenza di illecito contributivo, in quanto è stata negata l’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’articolo 116, comma 15, lettera a) della legge n. 388 del 2000, che prevede la riduzione alla misura degli interessi legali delle sanzioni civili successive, siccome non ricorrerebbero circostanze non ostative all’applicazione del detto regime sanzionatorio più favorevole, né sussisterebbe la mancanza di apposite direttive ministeriali o il fatto che il pagamento da parte della società C. non sia stato spontaneo; ciò in considerazione della contraddittoria posizione assunta dall’INPS in forza della circolare Inps n. 189 del 2000;
il primo motivo di ricorso è infondato;
questa Corte di cassazione (vd. ex plurimis Cass. n. 3069 del 2020) ha avuto modo di affermare che presupposto per l’applicabilità dello sgravio contributivo di cui alla legge n. 448 del 1998, art. 3, commi 5 e 6, è che l’impresa abbia realizzato un incremento occupazionale mediante nuove assunzioni di personale che già risulti iscritto nelle liste di collocamento o di mobilità o fruitore della cassa integrazione guadagni, in coerenza con la finalità delle disposizioni in esame, volte ad incentivare l’assunzione di soggetti che non abbiano o abbiano perduto l’occupazione in determinate zone d’Italia, e a favorire, al contempo, la ripresa economica nelle stesse zone; ne consegue che il beneficio non compete nel caso di trasformazione di un contratto di lavoro a tempo parziale in contratto di lavoro a tempo pieno, trattandosi di una mera modificazione della quantità temporale della prestazione lavorativa già in essere e non di nuova assunzione avente le finalità ed i caratteri indicati dalla disposizione” (Cass. 26 settembre 2012, n. 16378 e numerose successive conformi; tra le più recenti, in riferimento proprio ad ipotesi di trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato v. Cass. 21 agosto 2018, n. 20867); In questi casi, infatti, il personale interessato, essendo occupato, non rientra nella platea indicata dalla citata disposizione agevolatrice;
quanto al secondo motivo, lo stesso va pure rigettato;
già Cass. n. 17970 del 2022, ha avuto modo di affermare, in tema di sanzioni per violazioni degli obblighi contributivi, che lo stato di incertezza sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, che consente di attribuire i connotati della buona fede alla posizione del contribuente, non assume rilevanza all’interno della possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva, ma esclusivamente nell’ambito delle specifiche disposizioni di cui all’art. 116, commi 10 e 15, lett. a), della l. n. 388 del 2000, che attenuano grandemente il carico sanzionatorio ma presuppongono l’avvenuto pagamento della contribuzione non versata;
in definitiva, il ricorso va rigettato e nulla va disposto per le spese non avendo l’INPS, come anche il concessionario per la riscossione, svolto difese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
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