Corte di Cassazione sentenza n. 16095 depositata il 19 maggio 2022 – Il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all’art. 57, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della  pretesa fiscale, non estendendosi anche alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi  del  credito tributario, che resta sempre deducibile