Corte di Cassazione ordinanza n. 16476 depositata il 23 maggio 2022
efficacia asseverativa dei documenti prodotti in copia
FATTI DI CAUSA
1. Avverso la comunicazione di iscrizione di ipoteca su beni immobili di sua proprietà eseguita ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973 602 e causalmente ascritta a crediti di natura tributaria e non tributaria, O.B. adì gli organi della giurisdizione tributaria, deducendo, in sintesi, l’illegittimità dell’atto siccome affetto da plurimi vizi procedurali.
2. Nella attiva resistenza dell’agente della riscossione Equitalia Centro S.p.A., la Commissione tributaria provincic1le di Pescara, declinata la propria giurisdizione in favore dell’A.G.O. in relazione ai crediti previdenziali, dichiarò illegittima l’iscrizione ipotecaria relativa a pretese tributarie per difetto di prova di valida notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento.
3. La sentenza in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto dalla società Equitalia Centro.
4. Ricorre per cassazione Equitalia Centro S.p.A., articolando quattro motivi, cui resiste, con controricorso, O.B..
5. Fissato per l’udienza pubblica dell’ l 1 febbraio 2022, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale.
6. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il G. ha formulato conclusioni motivate; successivamente, ambedue le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo, per violazione dell’art. 24 del lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., si rileva la nullità del procedimento, provocata dalla «mancata proposizione di motivi aggiunti per introdurre nuove domande in giudizio».
Più specificamente, assume parte ricorrente che, a fronte della deduzione della giuridica inesistenza delle notificazioni delle cartelle di pagamento formulata nell’originario libello introduttivo, il contribuente aveva sollevato contestazioni sulla idoneità della documentazione ex adverso prodotta a provare la notifica con memoria illustrativa ex art. 32 del d. lgs. n. 546 del 1992, e non già con la proposizione di motivi aggiunti nelle forme e nei termini sanciti dall’art. 24 del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992: la «domanda nuova» in tal guisa spiegata era inammissibile, e tale andava dichiarata di ufficio.
7.1 La doglianza è inammissibile.
La censura (anche sotto il profilo del mancato rilievo officioso della proposizione di una domanda nuova) descrive un error in procedendo asseritamente verificatosi nel corso del giudizio di primo grado e, per effetto della propagazione delle nullità, inficiante la sentenza conclusiva dello stesso.
Il descritto vizio processuale, a pena di sua sanatoria, doveva quindi essere denunciato e costituire motivo di gravame in appello: ma lo svolgimento di un’attività difensiva di tal fatta non è stata nemmeno allegata dal ricorrente, sicché la deduzione in questa sede appare irrimediabilmente inammissibile per tardività.
8. Con il secondo mezzo, per violazione degli artt. 112 e 215 cod. civ. e dell’art. 2719 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., si eccepisce nullità del procedimento per vizio di ultrapetizione della sentenza, per avere la C.T.R. operato di ufficio il disconoscimento della documentazione prodotta in copia in giudizio dall’agente della riscossione.
Si evidenzia, in particolare, come la questione della conformità agli originali degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento non aveva integrato il thema decidendum del giudizio di prime cure né era stata sollevata in grado di appello, sicché il giudice dell’impugnazione non poteva esprimere alcuna valutazione sul punto.
8.1 Il motivo è infondato.
Come appare evidente dalla trama argomentativa della decisione gravata, il giudice territoriale non ha compiuto alcun disconoscimento delle copie degli atti menzionati agli originali di essi; per contro, ha unicamente valutato (ed escluso) ogni efficacia asseverativa della documentazione prodotta in copia con attestazione di conformità rilasciata dall’agente della riscossione.
Siffatto apprezzamento sulla idoneità dimostrativa dei documenti (nonché degli altri mezzi istruttori richiesti) ben competeva al giudice di appello, dacché rivolto a verificare la regolarità delle notificazioni delle cartelle di pagamento, oggetto della controversia ..
9. Con il terzo motivo, per violazione dell’art. 215 cod. proc. civ. e dell’art. 2719 civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., l’impugnante sostiene che alle copie dei documenti depositate da Equitalia Centro doveva essere attribuito, in difetto del tempestivo disconoscimento ad opera del contribuente, il medesimo valore degli originali, e tanto a prescindere dalle attestazioni di conformità dell’agente della riscossione.
9.1 Il quarto motivo denuncia falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 3 del d./. 30 settembre 2003, n. 205 e dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. In specie, si prospetta l’erroneità della impugnata sentenza per aver: (i) reputato il ruolo atto interno all’Amministrazione finanziaria, escludendone ogni rilevanza esterna, senza considerare che il ruolo integra il titolo per la riscossione del tributo; (ii) negato ai funzionari dell’agente della riscossione il potere di autenticazione e di certificazione della conformità agli originali delle copie degli atti esattoriali.
9.2 Le doglianze – da scrutinare in maniera congiunta, in quanto avvinte da stretta connessione – sono fondate.
Nel disattendere l’appello dispiegato dall’agente della riscossione, la decisione qui impugnata ha:
- affermato, in linea generale, che «al fine di riscontrare la legittimità dell’iscrizione ipotecaria, il concessionario è gravato dell’onere di depositare la matrice o la copia della cartella, unitamente [… ] all’avviso di ricevimento ove la notihca, come nella fattispecie, sia stata effettuata direttamente dal concessionario»;
- verificato, nel caso in parola, il deposito di copie degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento «con la dicitura copia conforme all’originale» riportanti (tanto negli estratti quanto negli avvisi) il numero della cartella di pagamento;
- ritenuto non assolto, mediante la documentazione sub (b), l’onere della prova gravante sull’agente della riscossione, in quanto «l’estratto di ruolo costituisce atto interno ai rapporti tra ente impositore e concessionario per la riscossione, per cui non può affermarsi che il detto estratto di ruolo costituisca documento equipollente alla cartella» e «la copia degli avvisi di ricevimento [… ] contiene un’attestazione di conformit/:J all’originale rilasciata da Equitalia Centro a cui non può riconoscersi alcuna valia’ità».
9.3 Il testé descritto ragionamento non è conforme a diritto e nelle premesse da cui muove e nelle conclusioni cui perviene.
Qualora sorga contestazione sulla giuridica esistenza o validità della notifica di una cartella di pagamento (quale vizio asseritamente inficiante la cartella stessa o, in forza del princIpI0 di propagazione delle nullità, di un atto successivo nella sequenza della riscossione), incombe sull’agente della riscossione l’onere di dare prova della regolare notificazione della stessa.
Ai fini di siffatta dimostrazione, tuttavia, l’agente della riscossione non è tenuto a produrre in giudizio l’originale della cartella esattoriale (il cui unico esemplare, in conseguenza della avvenuta notifica, è in possesso del contribuente debitore) né una copia autentica o integrale di essa (expresse, sul punto, Cass. 21/07/2021, n. 20769; Cass. 30/07/2019, n. 20444; Cass. 11/10/2018, n. 25292; Cass. 11/10/2017, n. 23902; Cass. 15/09/2017, n. 21533).
Secondo il consolidato orientamento del giudice di nomofilachia – che va qui convintamente ribadito -, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella (nonché della relativa data) è assolta mediante la produzione della relazione di notifica stilata dall’ufficiale di riscossione (qualora la notifica sia stata effettuata nelle forme ordinarie) ovvero, in caso di notifica a mezzo posta, mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, purché la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento siano univocamente riferibili alla cartella attraverso il numero di questa indicato sulla relata o sull’avviso: la cartella, una volta pervenuta all’indirizzo o nella sfera di disponibilità del destinatario, deve infatti ritualmente ritenersi consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art.1335 cod. civ., superabile soltanto se il medesimo destinatario dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prendere cognizione (tra le tantissime, cfr. Cass. 26/06/2020, n. 12883; Cass. 14/06/2019, n. 16121; Cass. 28/12/2018, n. 33563; Cass. 5/10/2017., n. 23291; Cass. 4/09/2017, n.20747; Cass. 30/05/2017, n. 13662; Cass. 16/06/2016, n. 12415; Cass. 15/06/2016, n. 12352; Cass. 27/11/2015, n. 24235; Cass. 7/05/2015, n. 9246; Cass. 13/05/2014, n. 10326).
9.4 Del pari univoco l’indirizzo esegetico di questa Corte circa canoni di apprezzamento di documenti prodotti in copia.
Invero, risulta reiteramente enunciato il principio di diritto per cui laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), l’efficacia asseverativa di tali documenti va valutata alla stregua della regola generale sancita dall’art. 2719 cod. civ.. In specie, il disconoscimento della conformità tra l’originale e la copia fotografica prodotta, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, impone una dichiarazione chiara e specifica di negazione della genuinità della copia (ovvero la puntuale indicazione degli elementi contenutistici di asserita difformità tra copia e originale), sicché lagnanze generiche o omnicomprensive non vulnerano la valenza asseverativa della documentazione contestata. Ove invece ritualmente operato il disconoscimento, il giudice non può limitarsi a negare l’efficacia probatoria delle copie prodotte, ma è tenuto a valutare le specifiche difformità allegate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (da ultimo, vedi Cass. 26/10/2020, n. 23426; Cass. 20/06/2019, n. 16557; Cass. 04/10/2018, n. 24323; Cass. 11/10/2017, n. 23902; Cass. 7 giugno 2013, n. 14416; Cass. 30 dicembre 2009, n. 28096).
9.5 Alla stregua delle illustrate coordinate ermeneutiche andava vagliata la regolarità delle notificazioni delle cartelle prodromiche all’iscrizione ipotecaria oggetto di controversia: a tanto provvederà la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, cui la causa va 1 inviata, previa cassazione della sentenza impugnata.
10. Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigettati il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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