Corte di Cassazione ordinanza n. 16478 depositata il 23 maggio 2022

redditometro – prova contraria

FATTI DI CAUSA

1. All’esito di una verifica contabile (scaturita dal rilievo della incongruità dei redditi dichiarati rispetto ai versamenti in conto di futuro aumento di capitale a favore di una società partecipata) condotta attraverso l’invio di un questionario al contribuente e l’acquisizione di documentazione bancaria, l’Agenzia delle Entrate procedeva, con metodo sintetico ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, 600, alla rettifica del reddito  complessivo  di Matteo Giuseppe Olivieri per l’anno d’imposta 2007, ritenendo lo scostamento superiore ad un quarto tra reddito dichiarato e reddito accertato per due annualità d’imposta e la mancanza di prova (non offerta dal contribuente) circa la provenienza del reddito accertato da fonti reddituali già tassate oppure esenti.

2. L’impugnativa spiegata dal contribuente avverso il relativo avviso di accertamento veniva accolta in ambedue i gradi di merito. 

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, O.M.

4. Fissato per l’udienza pubblica del 9 marzo 2022, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito  nella legge n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale. 

5. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il G. ha formulato conclusioni motivate.

6. Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa. 

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1.992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, del codice di rito.

Ad avviso della difesa erariale, la gravata pronuncia è inficiata da motivazione apparente, per avere, con argomentazioni generiche ed astratte e senza  una  concreta  disamina  degli elementi  in atti, omesso di spiegare come  «la  maggiore  disponibilità  riscontrata  derivi  da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte:>>.

8. Con il secondo mezzo, si assume violazione e falsa applicazione dell’art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge  30 luglio  2010, n.  122), in relazione  all’art. 360, primo comma, num. 3, del codice di rito.

L’errar iuris commesso dal giudice di prossimità riisiede, a parere del ricorrente, nell’aver ritenuto sufficiente a vincere la presunzione legale posta dalla citata disposizione la mera indicazione da parte del contribuente della provenienza da terzi delle disponibilità finanziarie (superiori al reddito dichiarato), senza invece richiedere la prova, precisa e rigorosa, della natura  e della causale dei versamenti  fatti dai terzi al contribuente e (soprattutto) dell’assoggettamento a tassazione delle somme in tal guisa versate.

9. Le doglianze – da scrutinare congiuntamente, siccome avvinte da stretta connessione – sono fondate. 

9.1 L’accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche eseguito con metodo sintetico (il c.d. redditometro) si incentra sul conferire a ciascun bene (o servizio) indice di capacità contributiva che sia nella disponibilità del contribuente un «valore», determinabile mediante gli importi (per singoli beni) e i coefficienti di calcolo normativamente predeterminati nella tabella allegata  ai dd.mm. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992 (ratione temporis applicabili al caso, concernente accertamenti relativi a periodi d’imposta anteriori al 2009): modalità accertativa  conforme  al principio della riserva di legge sancito dall’art. 23 Cost., «poiché i relativi decreti ministeriali non contengono norme per la determinazione del reddito, assolvendo soltanto ad una funzione accertativa e probatoria»  (testualmente,  Cass.  l 1/12/2020,  n. 28265; conf. Cass. 24/04/2018, n. 10037).

Secondo il  monolitico  indirizzo  ermeneutico  di  questa  Corte,  la determinazione del reddito del contribuente effettuata con metodo sintetico, siccome fondata su parametri prestabiliti e calcoli statistici qualificati, dispensa l’A.F. da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva.

La disponibilità dei beni da parte del contribuente integra, infatti, una presunzione di capacità contributiva «legale» ex art. 2728 cod. civ., imponendo  la legge di ritenere conseguente  al fatto (certo) di tale disponibilità l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, verificata l’effettiva sussistenza degli specifici «elementi indicatori di  capacità  contributiva»  esposti  dall’Ufficio,  non ha il potere di privarli  del  valore  presuntivo  connesso  dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che  il contribuente offra circa la provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni.

Più specificamente, al fine di vincere la presunzione nascente dall’applicazione del c.d. redditometro, la prova contraria a carico del contribuente non consiste nella mera dimostrazione della disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, ma investe altresì l’entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente stesso: sebbene non sia esplicitamente richiesta la prova che tali redditi siano stati utilizzati per sostenere le spese contestate, occorre documentare circostanza sintomatiche che ne denotino l’impiego per coprire siffatte spese (sull’argomento, tra le tantissime Cass. 27/07/2021, n. 21547; Cass. 28/04/2021, n. 11158; Cass. 05/03/2021, n. 6270; Cass. 02/11/2020,   n.   24243;   Cass.   04/08/2020,   n.   16637;   Cass. 20/01/2017,   n.   1510;   Cass.   10/11/2015,   n.   22944;   Cass. 16/07/2015, n. 14885; Cass. 26/11/2014, n. 25104).

9.2 Degli esposti principi di diritto non ha fatto buon governo il giudice di prossimità.

Ed invero la gravata sentenza si è limitata a verificare l’esistenza della «prova documentale della disponibilità di denaro utilizzate per l’aumento di capitale», disponibilità cui, con assunto anapodittico, ha attribuito la qualità di «legittima e lecita», diffondendosi poi in considerazioni socio-organizzative sull’attività imprenditoriale della famiglia del contribuente e sulla correttezza della scelta metodologica accertativa in concreto operata dall’Amministrazione finanziaria.

Argomentazioni in tutta evidenza inconferenti rispetto al thema decidendum delle controversie aventi ad oggetto la legittimità di un accertamento compiuto con metodo sintetico: esse, per un verso, rendono la complessiva motivazione insignificante ed in sostanza meramente figurativa e, d’altro canto, travisano la portata precettiva della disposizione dettata dall’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973.

In particolare, nella trama giustificativa del dictum qui impugnato manca qualsivoglia specificazione (e, al fondo, qualsivoglia  indagine) sulla genesi delle (accertate) disponibilità finanziarie, sulla ragione causale delle  stesse;  difetta,  in  altri  termini,  il  riscontro  della  prova (di cui è onerato il contribuente) che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente sia qualificabile come reddito esente o soggetto a ritenuta alla fonte, o, comunque, legalmente escluso dalla formazione della base imponibile, connotazioni  indicate  dalla  legge come necessarie al fine di escludere l’applicabilità della presunzione di conseguimento di un maggior reddito (specificamente, da ultimo, Cass. 06/10/2020, n. 21412; Cass. 29/05/2020, n. 10276).

10. A tanto provvederà la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, cui la causa va rinviata, previa cassazione della sentenza impugnata.

11. Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione. 

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria  regionale  dell’Abruzzo,  in  diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle  spese  del giudizio di legittimità.