Corte di Cassazione ordinanza n. 16663 depositata il 23 maggio 2022
notifiche
Rilevato che:
1. l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con un motivo, illustrato con una memoria, contro T.G., che ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con una memoria, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Lazio, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stato annullato l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione Irpef, per il 2005, la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di un terreno edificabile;
2. per la T.R., testualmente (cfr. pag. 2 della sentenza), «Tenuto conto del documentato iter del contribuente, non assistito adeguatamente dal notaio o altro tecnico, si ritiene sostanzialmente conforme a giustizia riammettere […] T.G.ad usufruire dell’agevolazione di cui all’art. 7 della legge [448]/2011.»;
Considerato che:
1. con l’unico motivo di ricorso [«1) Violazione e falsa applicazione degli 81, comma 1, lett. a) e 82, comma 2, del d.p.r. n. 917/1986, dell’art. 38 del d.p.r. n. 600/73, e dell’art. 7 della legge n. 448/2001, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che ha ritenuto che il contribuente potesse usufruire dell’agevolazione (e cioè della facoltà di rideterminare il valore di acquisto del bene alla data del 1°/01/2002) di cui all’art. 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, senza considerare, da un lato, che non ricorrevano le condizioni di legge (segnatamente: la determinazione del valore del bene mediante apposita perizia di stima; la corresponsione dell’imposta sostitutiva del quattro per cento sul valore rideterminato del terreno); dall’altro, il principio consolidato che le disposizioni tributarie che recano agevolazioni debbono essere interpretate e applicate in maniera tassativa e restrittiva;
2. preliminarmente, come ha eccepito il contribuente, il ricorso è inammissibile perché è stato notificato oltre il termine lungo di cui all’art. 327, cod. proc. civ.; infatti, il procedimento di notifica a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario è iniziato in data 08/09/2015 e si è concluso in data 22/09/2015, ben oltre detto termine decadenziale posto che la sentenza di appello (non notificata) era stata pubblicata il 03/12/2013. Del resto, ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, non rileva il primo tentativo di notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione, a partire dal 03/06/2014, non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario. Nel caso concreto non opera il principio della ripresa del procedimento notificatorio, che si ha quando la prima notifica non sia andata a buon fine per circostanze non imputabili al richiedente e sempre che la ripresa sia attivata in un tempo pari alla metà dei termini di cui all’art. 325, cod. proc. civ. In questi termini si è espressa Cass. Sez. U., 15/07/2016, n. 14594, per la quale «In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c.». Lo stesso principio è stato riaffermato da Cass. 16/09/2021, n. 25037; in senso conforme ex multis 01/07/2020, n. 13342, che menziona Cass. nn. 5974/2017, 19059/2017, 12946/2015). Nella specie, come si evince dalla sequenza cronologica sopra richiamata, il procedimento notificatorio non è stato prontamente riattivato e concluso;
3. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
4. rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, 1778);
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.500,00, a titolo di compenso, euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 luglio 2018, n. 19359 - In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 giugno 2019, n. 16738 - In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta…
- Corte di Cassazione sentenza n. 3394 depositata il 12 febbraio 2020 - In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 agosto 2020, n. 17577 - In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 novembre 2021, n. 31847 - In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta…
- Corte di Cassazione sentenza n. 10901 depositata il 5 aprile 2022 - In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…