Corte di Cassazione ordinanza n. 17010 depositata il 13 agosto 2020 – In tema d’imposta di registro, agli atti di assegnazione di immobili in favore di soci di cooperative si applica, ai sensi dell’art. 66, comma 6- bis, d. l. n. 331 del 1993, l’imposta di registro in misura fissa, ancorché a seguito della modifica dell’art. 10, comma 8-bis, d.P.R. n. 633 del 1972 sia stata introdotta la generalizzata esenzione dall’IVA per tutti i trasferimenti di immobili effettuati da imprese costruttrici, atteso che la norma, nell’introdurre una disciplina di favore, non opera alcuna distinzione tra atti di trasferimento soggetti ad IVA o esenti e prescinde dall’applicazione del principio dell’ alternatività dell’imposizione tra IVA ed imposta di registro