Corte di Cassazione ordinanza n. 17034 depositata il 13 agosto 2020
processo tributario – giudicato esterno
RITENUTO CHE:
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I.) acquistava da A.P., con atto di cessione volontaria, un fabbricato per civile abitazione e relativa area di pertinenza, al prezzo dichiarato in atto di euro 300.000,00, chiedendo di poter usufruire dell’esenzione da imposta di registro, ipotecaria e catastale ai sensi dell’art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 131 del 1986, dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 347 del 1990, dell’art. 10, com ma 3, del d.lgs. n. 347 del 1990, nonché dell’esenzione dal bollo ai sensi dell’art. 22 Tabella, allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972. L’Ufficio, ritenendo l’insussistenza dei presupposti per i benefici agevolativi, notificava a R.F.I. un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte (con normale aliquota proporzionale) e per l’applicazione dell’imposta di bollo. R.F.I. impugnava l’atto impositivo, assumendo di essere un soggetto a proprietà interamente pubblica, riconducibile a tutti gli effetti al concetto di Stato e, quindi, legittimata a godere delle agevolazioni di cui all’art. 24 della I. n. 210 del 1985. La Commissione Tributaria Provinciale di Novara, con sentenza n. 62/01/12, respingeva il ricorso. La pronuncia veniva appellata dalla contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che, con sentenza n. 183/36/13, accoglieva il gravame, sulla base del rilievo che R.F.I. era la naturale continuazione dell’originaria A.A.FF.SS. con pari controlli diretti dal Ministero dell’Economia e Finanze, pertanto, poteva usufruire dei relativi regimi agevolativi.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo un solo motivo. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. si è costituita con controricorso ed ha presentato memorie.
CONSIDERATO CHE:
1.Con l’unico motivo si denuncia violazione degli artt. 44, comma 2 e 57, comma 8, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR), approvato con d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 1, comma 2, e 10, comma 8, del Testo Unico approvato con d.lgs. n. 347 del 1990 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., atteso che la ratio del trattamento agevolativo sarebbe chiaramente individuabile nell’esigenza di evitare che lo Stato finisca per pagare se stesso. Ma il trattamento agevolativo può trovare applicazione ai soli interventi espropriativi compiuti direttamente dallo Stato – persona, principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, e non ricomprende tutte le altre Amministrazioni pubbliche, e cioè gli enti pubblici anche ad ordinamento autonomo sprovvisti o meno di personalità giuridica. L’Ufficio precisa, inoltre, che R.F.I. non sarebbe affatto, come erronamente affermano i giudici di appello, “la natura continuazione dell’organismo pubblico A.A. FF. SS” essendo, invece, una società per azioni, costituita a seguito del processo di privatizzazione dell’Amministrazione pubblica, iniziato con la trasformazione dell’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato in un ente pubblico economico e successivamente in Ferrovie dello Stato S.p.A. (divenuta poi la holding del gruppo ferroviario). Pertanto, solo la capogruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. è partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia, mentre R.F.I., chiamata a svolgere l’attività di gestione dell’infrastruttura ferroviaria, non ha una diretta partecipazione statale, essendo totalmente controllata dalla holding Ferrovie dello Stato S.p.A.
2. Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione di giudicato esterno che R.F.I. ha proposto con memoria, rilevando che nelle more del presente giudizio sono sopravvenute tre sentenze ( la n. 9286 del 2015, la n. 9285 del 2015 e la n. 9284 del 2015) della Commissione Tributaria di Roma, su identiche controversie, passate in giudicato.
2.1. L’eccezione non può trovare accoglimento.
La contribuente ha omesso di riportare nella memoria il contenuto delle sentenze di cui invoca l’estensione del giudicato esterno, in violazione dei principi espressi costantemente da questa Corte, secondo cui: “nel giudizio di legittimità il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena di inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa” (Cass. n. 31.5.2018, n. 13988; Cass. n. 23.6.2017, n. 15737; Cass. n. 2617 del 2015). Il principio riferito al ricorso per cassazione va esteso anche all’ipotesi in cui si eccepisce con memoria il giudicato esterno, sussistendo l’onere processuale di illustrare, in ossequio al dovere di autosufficienza, la decisività della questione.
Va ulteriormente posto in rilievo che l’odierna ricorrente inammissibilmente invoca l’applicazione del giudicato esterno senza nemmeno osservare l’ulteriore principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui il giudicato esterno può fare stato nel processo solamente laddove vi sia certezza in ordine alla relativa formazione, imprenscindibile essendo pertanto che colui il quale ne invoca l’autorità (Cass. n. 21469 del 2013; Cass. n. 27881 del 2008; Cass. Sez.Un. n. 13916 del 2006) fornisca la prova al riguardo, mediante la produzione della sentenza munita dell’attestazione di cancelleria ex art.124 disp.att. c.p.c. in ordine all’intervenuto passaggio in giudicato (v. Cass. Sez.Un. n. 5302 del 2017; Cass. Sez.Un. n. 49’9 del 2016; Cass. n. 14606 del 2015; Cass. n. 7768 del 2014; Cass. n. 21469 del 2013 e da ultimo Cass. n. 4569 del 2018).
Né possono assumere rilievo di giudicato, nel presente giudizio, le ordinanze n. 6413, n. 6414, n. 6998 del 2019 di questa Corte, che la contribuente richiama nella predetta memoria, atteso che le decisioni hanno riguardato l’accoglimento della denuncia di omessa pronuncia del giudice del merito su l’eccezione di giudicato, con rinvio al giudice di appello per il riesame, sicchè non possono essere invocate nel presente giudizio quale “res iudicata”. E’ noto che l’estensione dei limiti del giudizio di rinvio varia a seconda che l’annullamento si avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez.U. n. 10598 del 1997, Cass. n. 14134 del 2004, Cass. n. 7365 del 2003), nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi (ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c.) al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo, mentre, nella seconda ipotesi, la sentenza rescindente, indicando i punti specifici di carenza o contraddittorietà della motivazione (ovvero, secondo il vigente paradigma, il fatto non esaminato, decisivo e oggetto di discussione tra le parti), non limita il potere del giudice di rinvio all’esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento.
3. Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto, per le considerazioni che seguono.
3.1.L’art. 57, comma 8, T.U. dell’imposta di registro dispone testualmente: “negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento (…) l’imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato”.
L’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 347 del 1990 stabilisce che: “non sono soggette ad imposta le volture eseguite nell’interesse dello Stato né quelle relative a trasferimenti di cui all’art. 3 del testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo”. La Tabella Allegato B al d.P.R. n. 647 del 1972 indica gli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo ed in particolare l’art. 22 prevede l’esenzione per gli : “Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell’indennità di espropriazione”.
3.2.La questione all’esame della Corte è se R.F.I. S.p.A. sia assimilabile, ai fini fiscali, allo Stato, al fine di usufruire del trattamento agevolativo previsto dalle suddette disposizioni. A tale riguardo, è necessario inquadrare correttamente la natura giuridica di R.F.I. S.p.A., società a partecipazione pubblica, secondo i recenti arresti di questa Corte.
R.F.I. è gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale. Ferrovie dello Stato S.p.A. composta da un socio unico ( Ministero dell’Economia e delle Finanze) è la holding proprietaria al 100% del pacchetto azionario, e detiene il 100% del pacchetto azionario di Trenitalia S.p.A. (società di trasporto ferroviario) e di R.F.I. S.p.A. (società di gestione dell’infrastruttura ferroviaria).
La società R.F.I., in qualità di responsabile delle linee, delle stazioni e degli impianti, garantisce alle diverse imprese ferroviarie l’accesso alla rete italiana, assicura la manutenzione e la circolazione in sicurezza sull’intera infrastruttura, gestisce gli investimenti per il potenziamento e per lo sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari e sviluppa la tecnologia dei sistemi e dei materiali. Sul fronte internazionale promuove l’integrazione dell’infrastruttura italiana nella Rete Ferroviaria Europea, coordinandosi con i Paesi dell’UE in merito agli standard di qualità, alle azioni e alle strategie di commercializzazione dei servizi.
Questa Corte, in tema di giurisdizione, ha ritenuto che in relazione alle società a partecipazione pubblica, l’autonoma soggettività della società, specificata come autonomia giuridica e patrimoniale rispetto al socio pubblico, impedisce, per mancanza di rapporto di servizio e per mancanza di un danno immediato e diretto per lo Stato o altro ente pubblico, di radicare la giurisdizione del giudice contabile (Cass. S.U. n. 1159 del 2015, Cass. S.U. n. 26806 del 2009). Tali società, infatti, sono organizzate secondo il tipo societario di stampo civilistico e conservano la loro natura privata, essendo pubblico soltanto il soggetto che partecipa ad esse.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che:
a) Ferrovie dello Stato S.p.A. “svolge un’attività economica e commerciale in regime di mercato libero e la sua veste giuridica non rappresenta un mero schermo di copertura di una struttura amministrativa pubblica”;
b) Tale società, “in quanto holding, non ha rapporti di servizio pubblico con lo Stato”.
c) Alla Capogruppo fanno capo le Società Operative nei diversi settori della filiera e altre Società di servizio e di supporto al funzionamento del Gruppo. Le società sono dotate di una propria specificità aziendale e godono di autonomia gestionale nel perseguimento degli obiettivi di business. La gestione della holding è affidata dallo Statuto agli Organi societari – Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale – che ne ha individuato i rispettivi poteri e compiti in conformità alle disposizioni del codice civile in materia di società per azioni”.
d) La struttura del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane deriva “dal processo di riorganizzazione – societarizzazione avviato nel 2000. Questo processo di privatizzazione ha risentito del recepimento, nell’ordinamento nazionale, del principio generale, di derivazione sovranazionale, finalizzato a garantire la libertà di accesso al mercato dei trasporti di passeggeri e di merci per ferrovia da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti e tali da garantire lo sviluppo della concorrenza nel settore ferroviario (così l’art. 2, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 227 del 1998, abrogato dal d.lgs. 8 luglio 2003, n. 188, art. 38).
e) L’apporto finanziario dell’Autorità pubblica, finalizzato all’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, è erogato, alla luce del reg. CE n. 1370 del 2007, entro limiti ben precisi. Nel dettaglio, il Gruppo riceve risorse e compensazioni dallo Stato unicamente a copertura di oneri derivanti da finalità di interesse generale (investimenti e servizi all’utenza) erogati a prescindenre dalla loro remuneratività economica. Scopo di tali erogazioni è, infatti, la remunerazione alle imprese che prestano il servizio delle spese sostenute, determinate con criteri di calcolo idonei ad evitare compensazioni eccessive.
Secondo le SS.UU. di questa Corte: “La natura industriale e commerciale dell’attività gestita dalla società collocata in capo alla filiera si riverbera, quale logico corollario, sulla natura delle società poste in coda, oltre che essere imposta dal carattere unitario della politica aziendale di un Gruppo di imprese operante nel mercato, con strategie di sviluppo competitive in ambito comunitario ed internazionale. “(Cass. SS.UU. n. 30978 del 2017).
Si traggono argomenti dal d.lgs. n. 112 del 2015, emanato in attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio europeo ferroviario unico, ed in particolare dall’art. 4, comma 1, norma che recide ogni forma di dipendenza delle imprese ferroviarie rispetto all’apparato pubblicistico, stabilendo che: “le imprese ferroviarie stabilite in Italia sono indipendenti per quanto riguarda la gestione, l’amministrazione ed il controllo interno in materia amministrativa, economica e contabile. Il patrimonio, il bilancio e la contabilità delle imprese ferroviarie devono essere distinti da quelli dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali” … le imprese ferroviarie, inoltre,” sono gestite secondo í principi validi per le società commerciali, a prescindere dalla loro proprietà pubblica o privata, anche per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico imposti dallo Stato all’impresa e i contratti di servizio pubblico conclusi dalla medesima con le autorità competenti“.
La Corte sostiene che “il controllo pubblico realizzato mediante holding indebolisce il rapporto di dipendenza con l’ente pubblico. L’affermata natura privatistica della holding, in uno con il collegamento di derivazione infragruppo, convergono in una piattaforma che stempera il legame con l’ente pubblico, facendo emergere, per converso, l’autonomia e la specificità aziendale delle singole società operative del Gruppo quale sin tornatica riproca del regime civilistico applicato a detti enti” ed afferma che: ” R.F.I non agisce tramite l’esercizio di poteri e funzioni di stampo amministrativo, ma attraverso lo svolgimento della propria libertà di iniziativa economica privata orientata all’interesse generale, senza per questo essere attratta nel dominio pubblicistico”.
3.3.Sulla base dei rilievi espressi, si ritiene di condividere l’indirizzo espresso da questa Corte, secondo cui: “In materia tributaria, l’art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 131 del 1986 esonera dall’imposta di registro unicamente lo Stato – persona ed una estensione interpretativa del beneficio a soggetti solo indirettamente riconducibili all’amministrazione statale (nella specie, TAV s.p.a, partecipate da Ferrovie dello Stato s.p.a., a sua volta partecipata dallo Stato) è preclusa dalla natura eccezionale delle norme di esenzione fiscale. L’opzione legislativa di limitare il beneficio fiscale in esame ha carattere eminentemente discrezionale, giustificandosi in funzione del contemperamento tra la promozione delle acquisizioni pubbliche e la salva guardia del flusso tributario, conseguendone la manifesta infondatezza della relativa eccezione di incostituzionalità con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.” (Cass. n. 27289 del 2017).
Il principio affermato con riferimento all’imposta di registro può certamente trovare applicazione anche alle altre disposizione agevolative di cui si invoca l’applicazione nel presente giudizio, riferite, per le ragioni sopra ampiamente illustrate, esclusivamente allo Stato persona.
Ne consegue che la Commissione Tributaria Regionale non ha fatto buon governo dei principi espressi, ritenendo che R.F.I., in quanto naturale continuazione dell’originaria A.A. FF.SS., possa usufruire del trattamento agevolativo.
4. In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente. Le spese di lite di ogni fase e grado, per il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate, rispetto all’epoca della introduzione della lite, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla
contribuente. Compensa le spese di lite di ogni fase e grado.
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