Corte di Cassazione ordinanza n. 17054 depositata il 13 agosto 2020 – I beni prodotti da un’impresa che opera in ambito edilizio, ai fini della loro iscrizione tra le rimanenze, infatti, sono soggetti alla disciplina dettata dall’art. 2426, primo comma, n. 9 cod. civ., il quale stabilisce che la valutazione di detti beni deve essere indicata in base al costo storico, dato dal reale prezzo di acquisto o dalle spese sostenute per la loro realizzazione, ovvero al valore di presunto realizzo, in base all’andamento del mercato di riferimento al momento dell’iscrizione, qualora inferiore al costo storico