Corte di Cassazione ordinanza n. 17179 depositata il 26 maggio 2022
la rinuncia al ricorso per cassazione é un atto unilaterale recettizio
RITENUTO CHE
1. Dalla sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito, CTR), depositata in data 16/10/2014, qui impugnata, risulta che il contribuente D.G. propose ricorso, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, avverso il provvedimento di diniego “n. 126199 Irpef-altro 1993” e poi appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio chiedendo la riforma della sentenza di primo grado col riconoscimento degli effetti della definizione di cui all’art. 12 della legge 289 del 2002, avente ad oggetto tributi iscritti al ruolo per gli anni di imposta 1993 e Dalla sentenza qui impugnata risulta che «in effetti il D.G. contestava che l’adesione alla suddetta agevolazione legislativa, una volta vanificata, fosse comunque valutata come comportamento concludente del ricorrente interruttivo della pretesa erariale quindi instava perché la medesima fosse dichiarata prescritta».
2. L’appello del contribuente è stato rigettato dalla CTR che, con la sentenza in epigrafe, ha ritenuto “ineccepibile” l’operato dell’Agenzia delle entrate che «constatata la data di consegna dei ruoli (anno d’imposta 1993 e 1997) successiva (10/12/2001) al 30/06/2001», aveva negato la sanatoria.
3. Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi; l’Agenzia delle entrate ha depositato foglio intitolato “atto di costituzione” ai soli fini della sua partecipazione all’udienza pubblica (e non invece il necessario controricorso), rimanendo dunque
4. Il Sostituto Procuratore, dott. V.M., ha presentato, in via telematica, conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
5. Successivamente l’avv.to D.G., difensore di sé stesso, ha presentato atto di rinuncia al ricorso, ex art. 391 cod. proc. , con richiesta di estinzione del giudizio deducendo che i due debiti tributari, di cui al diniego di condono del 5 novembre 2009, sono risultati estinti a seguito della proposizione del ricorso.
CONSIDERATO CHE
1. L’atto di rinuncia al ricorso rispetta i requisiti di forma richiesti dal codice di rito essendo stata presentata prima della data dell’adunanza camerale, sottoscritta dall’avvocato D.G. – difensore di sé stesso – e notificata all’amministrazione erariale.
2. La regolarità formale della rinuncia rileva ai fini dell’estinzione del giudizio, in quanto, essendo la rinuncia al ricorso per cassazione un atto unilaterale recettizio, esso «produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese» (cfr., 1, Ordinanza n. 17187 del 29/07/2014, richiamata da Sez. U., 09/12/2019, n. 34429; id. Sez. 6-5, 07/06/2018, n. 14782; Sez. 5, 28/05/2020, n. 10140). Secondo gli esiti della giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia in questione «[…] non integra un atto cosiddetto “accettizio” (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), né un atto recettizio in senso stretto, dal momento che l’art. 390, u.c., ne consente – in alternativa alla notifica alle parti costituite – la semplice comunicazione agli “avvocati” delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti» (così, Sez. U., 24/12/2019, n. 34429).
3. La rinuncia rituale produce, dunque, l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, ma rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr., U., n. 32113 del 2019); tuttavia, nella specie, tenuto conto della mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate, nulla si dispone sulle spese.
4. Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo da parte del contribuente istante nell’ipotesi (come quella di specie) di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (Sez. 5, 07/12/2018, n. 31732; 6 – 1, 12/11/2015, n. 23175).
P.Q.M.
Dichiara il giudizio di cassazione estinto, ex art. 391, cod. proc. civ., per rinuncia al ricorso.
Nulla per le spese di giudizio.
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