Corte di Cassazione ordinanza n. 17189 depositata il 26 maggio 2022 – Nel contenzioso tributario il divieto di domande nuove previsto all’art. 57, comma 1, del lgs. n. 546 del 1992, trova applicazione anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, alla quale non è consentito, innanzi ai giudici d’appello, mutare i termini della contestazione, deducendo motivi diversi, sotto il profilo del fondamento giustificativo, da quelli contenuti nell’atto impositivo