Corte di Cassazione ordinanza n. 17194 depositata il 26 giugno 2019
omessa dichiarazione IVA – diritto alla detrazione IVA
FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con metodo induttivo, avendo la società contribuente omesso di presentare le dichiarazioni fiscali per gli anni d’imposta dal 2008 al 2011, di un maggior reddito imponile ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP per l’anno 2009, aveva accolto l’appello della predetta società riconoscendo la detraibilità dell’IVA risultante dalle fatture che la contribuente aveva prodotto in giudizio
2. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l’intimata.
3. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19,37,43 e 55. Sostiene la ricorrente che la CTR non aveva tenuto conto del principio espresso da questa Corte (Cass., n. 455 del 2015) secondo cui in tema di I.V.A., l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale preclude che l’imposta versata sugli acquisti di beni e servizi nel periodo dell’omessa dichiarazione possa essere detratta, se non risulti dalle “dichiarazioni periodiche”, e rende legittimo l’accertamento induttivo da parte dell’Ufficio.
4. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. lamentando l’omessa pronuncia della CTR sulle riprese ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.
5. Il primo motivo è fondato per le ragioni di seguito indicate.
5.1. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 17757 del 08/09/2016), hanno affermato che “nel complesso normativo e nel formante giurisprudenziale dell’UE emerge (..) che il fatto costitutivo del rapporto tributario col fisco nazionale è ravvisato dalla effettività e liceità dell’operazione, mentre obblighi di registrazione, dichiarazione e consimili hanno una diversa funzione meramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare i controlli dell’Amministrazione finanziaria per l’esatta riscossione dell’imposta. L’esercizio del diritto di detrazione dell’eccedenza TVA, che deve essere tutelato in modo sostanziale ed effettivo, va dunque riconosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, la cui prova certa può essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altro documento equivalente, come, ad esempio, la documentazione contabile, essendo, invece, a tal fine poco rilevante l’osservanza degli obblighi dichiarativi”; dopo avere attentamente ricostruito il sistema italiano della riscossione dell’IVA, le Sezioni Unite proseguono: “si consideri che per la corte di giustizia (sent. Idexx) “i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l’estensione di tale diritto, quali previsti all’art. 17 della sesta direttiva” (punto 41). Invece “i requisiti formali del diritto a detrazione disciplinano le modalità e il controllo dell’esercizio del diritto medesimo nonchè il corretto funzionamento del sistema dell’IVA, quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione. Tali requisiti sono contenuti negli artt. 18 e 22 della sesta direttiva” (punto 42). Riguardo agli acquisti “i requisiti sostanziali esigono, come emerge dall’art. 17, paragrafo. 2 della sesta direttiva, che tali acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, che quest’ultimo sia parimenti debitore dell’IVA attinente a tali acquisti e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili” (punto 43). Dunque, può bastare che, in sede di contraddittorio e/ o di contenzioso sulla cartella, il contribuente omissivo documenti la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto a detrazione di cui all’art. 17 della sesta direttiva”, fermo restando, però, che la detrazione sia esercitata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 3). Al riguardo le Sezioni unite, nella citata sentenza, hanno osservato che “è il D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8 che disciplina termini e modi per la presentazione (comma 1) e per la rettifica (comma 6 in rel. art. 2 commi 8 e 8-bis) della dichiarazione annuale in materia di IVA. Al comma 3 prescrive, inoltre, che “le detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dall’art. 19, comma 1, secondo periodo” del D.P.R n. 633 del 1972, cioè entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Il che lascia intendere la non irrilevanza, nel diritto interno, della dichiarazione annuale per la corretta emersione del diritto di detrazione, in disparte il peculiare regime sanzionatorio per le omissioni dichiarative” (Cass., Sez. U. cit., par. 5).
5.2. Pertanto, va qui ribadito il principio secondo cui “in tema di accertamento IVA, anche in presenza della acclarata violazione di requisiti formali del diritto alla detrazione dell’imposta di cui all’art. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (cd. sesta direttiva) – quali, ad esempio, la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l’omessa tenuta del registro IVA acquisti l’Amministrazione finanziaria non può negare tale diritto al contribuente che provi la sussistenza dei suoi requisiti sostanziali di cui all’art. 17 della menzionata direttiva, a mezzo la produzione delle fatture ovvero di altra idonea documentazione contabile, purchè il diritto alla detrazione sia esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 3” (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 19938 del 27/07/2018).
6. Orbene, la CTR non si è attenuta a tali principi avendo accordato la detrazione dell’IVA sulla base di quanto risultante dalle “fatture acquisiti” e dal “registro degli acquisti per l’anno 2009” della società contribuente senza aver verificato, con accertamento che dovrà compiere in sede di rinvio, se la stessa abbia esercitato tale diritto nel termine sopra indicato.
7. Ne consegue che la sentenza impugnata va sul punto cassata in accoglimento del motivo di ricorso in esame con rinvio alla competente CTR per la verifica sopra indicata nonchè perchè pronunci anche sulle altre imposte oggetto di accertamento (II.DD. ed IRAP), di cui nella motivazione della sentenza impugnata, che è di annullamento in loto dell’atto impositivo, non vi è traccia, risultando del tutto pretermesse dalla valutazione giudiziale, come fondatamente dedotto dalla ricorrente con il secondo mezzo di cassazione.
8. In sintesi, quindi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.