Corte di Cassazione ordinanza n. 17345 depositata il 30 maggio 2022
valore cessione immobili – valori OMI – fatto decisivo – divieto di doppia presunzione
Rilevato che:
1. – l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un solo motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 176/66/11, depositata il 12 dicembre 2011, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello proposto dalla stessa odierna ricorrente, così confermando il decisum di prime cure di annullamento di avvisi di accertamento emessi, a fini Ires, Irap e Iva, per il periodo di imposta 2004;
– La P.I. S.r.l., S. s.r.l. e I.G. S.r.l. hanno resistito con controricorso;
– con ordinanza n. 28252, del 15 ottobre 2021, la Corte ha definito i rapporti processuali intercorsi tra la ricorrente e le controricorrenti La P.I. S.r.l. e S. s.r.l., – dichiarandoli estinti per definizione agevolata delle liti contestate, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in I. n. 136 del 2018, – ed ha disposto la prosecuzione del giudizio nei confronti della I.G. S.r.l.
Considerato che:
1. – la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., denuncia insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo assumendo, in sintesi, che la gravata sentenza, – seppur dichiarando di sottoporre a verifica la fattispecie contestata a riguardo della ricorrenza di elementi indiziari di riscontro dell’accertamento di maggiori corrispettivi conseguiti dalla contribuente in relazione alla vendita di nove unità immobiliari, – ciò non di meno aveva esaminato il solo indizio afferente il (diverso) classamento catastale (in A/2) delle unità immobiliari compravendute (con attribuzione, negli atti di compravendita, della categoria A/3), – senza peraltro esplicitare le ragioni in forza delle quali era stata esclusa la concludenza dimostrativa di detto elemento presuntivo, – e, quindi, aveva tenuto in non cale gli ulteriori elementi indiziari al giudizio offerti, elementi che involgevano il fondamento nei valori OMI dell’accertamento ed il riscontrato accesso ad un mutuo, da parte di uno degli acquirenti, «per un valore superiore al corrispettivo di cessione»;
2. – il motivo è fondato e va accolto;
3. – occorre premettere che, come ripetutamente statuito dalla Corte, la I. n. 88 del 2009, art. 24 (legge comunitaria 2008), ha modificato il d.p.r. n. 600 del 1973, art. 39 (così come l’omologo d.p.r. n. 633 del 1972, art. 54, in materia di iva), eliminando le disposizioni introdotte dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35 convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248: ciò a seguito di un parere motivato del 19 marzo 2009 della Commissione europea, la quale, nell’ambito del procedimento di infrazione n. 2007/4575, aveva rilevato l’incompatibilità, in relazione specificamente all’IVA, ma con valutazione ritenuta estensibile dal legislatore nazionale anche alle imposte dirette, di tali disposizioni con il diritto comunitario; è stato così ripristinato il quadro normativo anteriore al luglio 2006, sopprimendo la presunzione legale (ovviamente relativa) di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, con la conseguenza che tutto è tornato ad essere rimesso alla valutazione del giudice, il quale può, in generale, desumere l’esistenza di attività non dichiarate «anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti»: e ciò, deve intendersi, con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto comunitario che ha spinto il legislatore nazionale del 2009 ad intervenire (v., ex plurimis, , 16 giugno 2021, n. 16957; Cass., 4 aprile 2019, n. 9453; Cass., 25 gennaio 2019, n. 2155; Cass., 12 aprile 2017, n. 9474; v. altresì, in tema di imposte indirette, Cass., 12 giugno 2020, n. 11319; Cass., 17 ottobre 2019, n. 26376; Cass., 7 settembre 2018, n. 21813; Cass., 11 maggio 2018, n. 11439; Cass., 15 dicembre 2017, n. 30163; Cass., 11 agosto 2017, n. 20089);
– la Corte ha, altresì, precisato che i valori di mercato fondati sulle rilevazioni dell’Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI) costituiscono strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa, strumento idoneo a condurre ad indicazioni di valori di larga massima e inidoneo ex se a rettificare il valore dell’immobile, tenuto conto che il valore dello stesso può variare in funzione di molteplici parametri quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico, nonchè lo stato delle opere di urbanizzazione (cfr., ex plurimis, , 17 ottobre 2019, n. 26376; Cass., 7 settembre 2018, n. 21813; Cass., 11 maggio 2018, n. 11439; Cass., 15 dicembre 2017, n. 30163; Cass., 11 agosto 2017, n. 20089).
– e si è rimarcato (anche) che se, in linea di principio, il convincimento del giudice può fondarsi anche su di un unico elemento indiziario, qualora preciso e grave, nondimeno detto elemento non può essere costituito dai soli valori OMI, che devono essere corroborati da ulteriori indizi, onde non incorrere nel divieto di praesumptio de presumpto (Cass., 16 giugno 2021, 16957, cit.; Cass., 4 novembre 2020, n. 24550; Cass., 25 gennaio 2019, n. 2155, cit.);
3.1 – a riguardo, poi, del ragionamento presuntivo, si è rimarcato che la prospettazione che il giudice di merito abbia omesso di considerare un fatto noto come giustificativo dell’inferenza di un fatto ignoto e, dunque, la mancanza di applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, allorquando il giudice di merito non abbia motivato alcunché al riguardo, non è deducibile come vizio di violazione di norma di diritto, bensì solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, cioè come omesso esame di un fatto secondario, quello che avrebbe fondato la presunzione, e lo è nei sensi e con i limiti sottesi a detto paradigma (v. , 15 novembre 2021, n. 34248; Cass., 6 luglio 2018, n. 17720);
3.2 – viene, quindi, in considerazione un motivo di ricorso (art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ.) che, ratione temporis, deve essere ricondotto alla formulazione conseguente alla novella di cui al lgs. n. 40 del 2006, art. 2, – alla cui stregua rileva la «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», – ed a cui riguardo la Corte ha statuito che per fatto decisivo deve intendersi l’accadimento in senso storico-naturalistico, e normativo, che involge i fatti principali (art. 2697 cod. civ.) ovvero secondari (cd. probatori dei fatti principali) e non, dunque, le mere argomentazioni (v., ex plurimis, Cass., 28 dicembre 2018, n. 33578; Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29883; Cass., 8 settembre 2016, n. 17761; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152);
3.3 – nella fattispecie, così come denuncia la ricorrente, il giudice del gravame ha motivato, in termini (del tutto) apodittici, in punto di (mutamento del) classamento catastale delle unità immobiliari ed ha (del tutto) omesso l’esame del dato fattuale relativo al conseguito finanziamento, dati, questi, come anticipato, da riscontrare in connessione (anche) al significato dimostrativo dei valori del mercato immobiliare (cd. OMI);
4. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla stessa Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in diversa composizione, procederà al motivato riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.
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