Corte di Cassazione ordinanza n. 17346 depositata il 30 maggio 2022 – L’emissione della cartella di pagamento secondo i presupposti delineati dal d.p.r. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e dal d.p.r. n. 633 del 1972, art. 54 bis, non richiede di regola la preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della cartella di pagamento, oppure può comportarne la nullità ex art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000