Corte di Cassazione ordinanza n. 17359 depositata il 30 maggio 2022
omesso esame di un fatto storico
RILEVATO CHE:
La “Associazione Codici Onlus – Centro per i Diritti del Cittadino” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dal Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 19 marzo 2018 n. 1146/20/2018, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di due inviti al pagamento del contributo unificato per altrettanti ricorsi proposti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dei Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 18 novembre 2016 n. 9729/01/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che l’esenzione dall’imposta di bollo per le organizzazioni di volontariato non potesse essere estesa al contributo unificato. Il ricorso è affidato a due motivi. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia si è costituito con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 8 della Legge 11 agosto 1991 266, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l’esenzione dall’imposta di bollo per ie organizzazioni di volontariato non potesse essere estesa al contributo unificato.
2. Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di controversia tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto che ì ricorsi dinanzi ai giudice amministrativo erano stati proposti per il perseguimento di scopi statutari, avendo ad oggetto l’impugnazione dei rifiuti opposti dai Comuni di Sondrio e di Como ad istanze di accesso agli atti relativi ai contratti dì servizio pubblico locale.
RITENUTO CHE:
1. Il primo motivo è infondato.
1.1 La questione è stata recentemente decisa (anche in relazione alle ONLUS) dalla Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, 10013), con soluzione che può essere confermata e ribadita in questa sede.
1.2 Come è noto, l’art. 8, comma 1, della Legge 11 agosto 1991 266 dispone ct1e: «Gli atti costitutivi delle organizzazioni dì volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro».
Tale disposizione è stata medio tempore abrogata dall’art. 102, comma 1, iett. a, del D.L.vo 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. “Codice del terzo settore”). Tuttavia, tenendo conto dell’epoca di pendenza dei giudizi amministrativi ( 17 novembre 2015), l’eventuale estensione dell’esenzione al contributo unificato deve essere valutata dal collegio ratione temporis.
1.3 Ciò posto, la norma richiamata non è idonea a consentire l’esenzione delle iniziative giurisdizionali poste in essere dalle associazioni di volontariato, ai fini della tutela dei diritti che rientrino in quelli la cui tutela è assunta a scopo istituzionale dell’associazione in base al proprio statuto.
Ora, pur volendo in astratto ipotizzare che gli atti «connessi allo svolgimento delle loro attività», per i quali il citato art. 8, comma 1, della Legge 11 agosto 1991 n. 266 prevede l’esonero dall’imposta di bollo e di registro a favore delle «organizzazioni di volontariato>>, siano anche quelli giurisdizionali, si tratterebbe di una operazione interpretativa inidonea rispetto allo scopo, se si tiene conto dell’assenza di sinonimia tra il contributo unificato e l’imposta di bollo e, comunque, inammissibile, in quanto contrastante con il principio di specialità e tassatività delle norme che, in deroga alla norma generale che istituisce il tributo, prevedono agevolazioni fiscali, quai è quel!a sulla esenzione da! contributo unificato, le quali non possono applicarsi al di fuori delle ipotesi tipiche indicate dalla legge (Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10013).
1.4 Per cui, la ricorrente sviluppa una argomentazione che non allontana l’eccezione dall’area dell’imposta di bollo, in quanto sostiene che il contributo unificato altro non sarebbe che l’imposta di bollo, dapprima necessaria nel processo, in altre forme. Tuttavia, si tratta di una prospettiva esegetica che non coglie la “realtà” del contributo Quest’ultimo nasce da un’esigenza di semplificazione volta ad istituire una «entrata tributaria erariale>-, diretta a sostituire non solo tributi erariali gravanti anch’essi su procedimenti giurisdizionali, quali l’imposta di bollo e la tassa di iscrizione a ruolo, ma anche i diritti di cancelleria e di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario, ed è espressamente configurata come prelievo coattivo volto ai finanziamento delle «spese degli atti giudiziari» (Corte Cost., 11 febbraio 2005, n. 73; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2011, n. 9840; Cass., Sez. Un., 17 aprile 2012, n. 5994; Cass., Sez. 5′”, 29 dicembre 2016, n. 2733; Cass., Sez. 6″‘-5, 5 giugno 2018, n. 14332; Cass., Sez. 5”, 28 ottobre 2020, n. 23686; Cass., Sez. SA, 29 ottobre 2020, n. 23876).
2. Il secondo motivo è inammissibile.
2.1 L’art. 360, comma 1, n, 5, cod, civ., riformulato dall’art 54 dei D.L.. 22 giugno 2012 n, 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che nei rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 11 n. 6, e 369, comma 2, n, 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto dì discussione processuale tra ie parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, dì per sé, ii vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e (tra le tante: Cass., Sez. Un,, 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass,, Sez. 6A-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2A, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass:, Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5A, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5A, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5A, 27 luglio 2021, n. 21431). L’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ,, come riformulato dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nei cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1 A, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6A-1, 6 settembre 2019, n. 2239ì; Cass., Sez. 5”, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 51″, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458) né l’omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6A-l, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. SA, 20 aprile 2021, n. 10285).
2.2 Nella specie, il “fatto” di cui si lamenta l’omesso esame da parte del giudice di appello è costituito dalla strumentalità dei ricorsi proposti dalla contribuente dinanzi al giudice amministrativo al perseguimento di scopi statutari, essendo stati impugnati i rifiuti opposti dai Comuni di Sondrio e di Como alle istanze di accesso agli atti relativi ai contratti di servizio pubblico locale per la tutela dei diritti c1ei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali.
Tuttavia, fermo restando che è dirimente ed assorbente l’inestensibilità al contributo unificato dell’art. 8, comma 1, della Legge 11 agosto 1991 n. 266, i! ricorso è carente di autosufficienza, atteso che la contribuente si e limitata a dedurre la dimostrazione della finalità istituzionale dei ricorsi proposti dinanzi al giudice di amministrativo con le memorie depositate nel corso de! giudizio dì appeilo, là dove i predetti documenti non sono stati allegati al ricorso, né sono stati riportati o trascritti nel ricorso.
3. Valutandosi l’infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità del secondo motivo, dunque, alia stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.
4. Ad ogni modo, la formazione in corso di causa dell’orientamento giurisprudenziale sulla questione controversa giustifica la compensazione delle spese giudiziali.
5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta i! ricorso; compensa le spese giudiziali; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.