Corte di Cassazione ordinanza n. 17391 depositata il 20 agosto 2020 – Non sono di per sé ostativi, per le crisi da sovraindebitamento, i piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti