Corte di Cassazione ordinanza n. 17391 depositata il 20 agosto 2020
sovraindebitamento – piani di pagamento
Rilevato che:
il tribunale di Civitavecchia ha respinto il reclamo di S.A. nei riguardi del diniego di omologazione di una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
ha ritenuto ostativa la circostanza che il reclamante, piccolo imprenditore agricolo, avesse prospettato il pagamento dilazionato di un credito ipotecario in cinque anni dall’omologazione;
secondo il tribunale doveva ritenersi decisivo, in senso contrario, il fatto che, ai sensi dell’art. 8, quarto comma, della l. n. 3 del 2012, la proposta di accordo può contemplare una moratoria fino a un anno, purché in continuazione dell’attività d’impresa; donde la proposta in esame era da considerare carente nel presupposto di fattibilità giuridica, rilevabile d’ufficio; a fronte di ciò, l’eventuale ricorso all’analogia, col fine di superare incongruenze applicative rispetto alla distinta prospettiva del concordato preventivo, doveva ritenersi impraticabile in base a quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 4451 del 2018;
S.A. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 cost.; gli intimati non hanno svolto difese.
Considerato che:
il ricorso – affidato a due motivi, coi quali rispettivamente si deduce (a) la violazione o falsa applicazione degli artt. 8 della l. n. 3 del 2012, 186-bis, 160 e 177 legge fall. e (b) la violazione o falsa applicazione degli artt. 12 e 12-bis della l. n. 3 del 2012 – è manifestamente fondato;
questa Corte ha di recente chiarito che negli accordi di ristrutturazione dei debiti è giuridicamente possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, quarto comma, della legge n. 3 del 2012, e al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data a essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (Cass. n. 17834-19);
a tal principio va data continuità, non essendo dirimente evocare l’antecedente sentenza n. 4451 del 2018, poiché in quel caso dalla motivazione si evince che era mancato il consenso del ceto creditorio; la decisione impugnata va dunque cassata, poiché la dilazione di pagamento, nel senso di cui alla proposta di cui è causa, non determina un problema di fattibilità di tipo giuridico, quanto piuttosto un possibile rilievo di convenienza per i creditori;
come già affermato da Cass. n. 17834-19, neppure le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali;
invero esse non sono di per sé ostative perché il punto resta per intero suscettibile di esser compreso nella valutazione di convenienza, notoriamente riservata ai creditori che hanno diritto di voto, i quali creditori sono gli unici a dover valutare se una proposta di accordo del tipo di quella indicata, implicante pagamenti dilazionati, sia o meno conveniente a fronte delle possibili alternative di soddisfacimento;
il decreto va dunque cassato;
segue il rinvio al medesimo tribunale di Civitavecchia che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame del reclamo uniformandosi al principio di diritto esposto;
il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Civitavecchia.
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