Corte di Cassazione ordinanza n. 17572 depositata il 21 agosto 2020
rapporto di agenzia – attività di riscossione
Premesso
che con sentenza n. 398/2015, pubblicata il 12 gennaio 2016, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione del Tribunale della medesima sede, ha ritenuto sussistente il diritto di B.P. – già collaboratore, in qualità di agente, di Q. S.p.A. (poi Gruppo Q. s.a.s. di Alessandro Q. & C.) – ad uno specifico compenso per l’attività di riscossione, in aggiunta alle provvigioni, e ne ha liquidato l’ammontare, con determinazione equitativa, in misura percentuale sul fatturato: conclusione cui la Corte è giunta facendo riferimento alla previsione in tal senso contenuta nell’A.E.C. di settore e, alla stregua di essa, reputando illegittima la clausola del contratto individuale di agenzia, con la quale era stato invece stabilito il conglobamento del compenso per l’attività di riscossione nella provvigione pattuita;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso la società, con sei motivi, assistiti da memoria, cui ha resistito il B.P. con controricorso;
rilevato
che con il primo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di cui all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in relazione all’art. 4 dell’A.E.C. 26 febbraio 2002 e all’art. 5 dell’A.E.C. 16 febbraio 2009, nonché in relazione all’art. 2697 cod. civ., non avendo la Corte di appello di Genova tenuto conto dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di indennità di riscossione ed inoltre non avendo verificato la sussistenza delle condizioni per applicare alla fattispecie concreta la disciplina collettiva: in particolare, non avendo considerato che le disposizioni richiamate degli Accordi Economici Collettivi del 2002 e del 2009, identiche nella loro formulazione, si applicano unicamente nei confronti degli agenti che svolgono l’attività di riscossione per conto del preponente in via continuativa e con assunzione di “responsabilità … per errore contabile”; con la conseguenza che – in difetto di tale responsabilità, come nella specie – esse non operano e che le (difformi) previsioni del contratto individuale conservano piena efficacia;
– che con i motivi seguenti viene dedotta:
– con il secondo motivo, la violazione dell’art. 2077 cod. civ. e la nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione, sul rilievo che la Corte, prima di operare la sostituzione di diritto della clausola del contratto individuale con quella di fonte collettiva, avrebbe dovuto analizzare il merito del regolamento contrattuale voluto dalle parti e verificare se la liquidazione del compenso per la riscossione in forma provvigionale era da ritenersi più o meno vantaggiosa per l’agente;
– con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 114 e 429 cod. proc. civ., oltre al vizio di contraddittoria motivazione, non essendovi corrispondenza tra il criterio prescelto per la quantificazione dell’indennità (l% sul fatturato) e l’importo effettivamente liquidato (superiore al 2%);
– con il quarto, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda, reiterata in grado di appello, avente ad oggetto la compensazione tra l’indennità liquidata per l’attività di riscossione e la quota a tale titolo già conglobata nelle provvigioni;
– con il quinto, la violazione e falsa applicazione dell’art. 420 cod. proc. civ., oltre a vizio di motivazione e nullità della sentenza, per mancata ammissione della prova testimoniale relativa al compenso per l’attività di incasso;
– con il sesto, la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. per avere la Corte di appello erroneamente respinto l’eccezione di inammissibilità del gravame;
osservato
che è fondato, e deve essere accolto, il primo motivo di ricorso;
– che, infatti, la sentenza impugnata, pur avendo rilevato il conglobamento, nella provvigione, del compenso relativo alla prevista attività di riscossione (p. 10), non si è conformata al consolidato principio di diritto, per il quale, ove il contratto di agenzia preveda fin dall’inizio il conferimento all’agente anche dell’incarico di riscossione, deve presumersi – attesa la natura corrispettiva del rapporto – che il compenso per tale attività sia stato già compreso nella provvigione pattuita, che deve intendersi determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati all’agente; mentre la medesima attività va separatamente compensata nel caso in cui il relativo incarico sia stato conferito all’agente nel corso del rapporto e costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente prevista dal contratto, a meno che non risulti accertata la volontà delle parti di procedere ad una novazione che, prevedendo nuovi obblighi a carico dell’agente, lasci invariati quelli del preponente (Cass. n. 1269/1988; conformi, fra altre: n. 3309/1991; n. 1818/1993; n. 7481/2000; n. 22892/2008);
– che tale orientamento ha trovato conferma in Cass. n. 21079/2013, per la quale, poiché lo svolgimento da parte dell’agente di attività di incasso, per conto del preponente, dei corrispettivi dovuti dai clienti non costituisce un elemento essenziale o naturale del contratto di agenzia, ma soltanto un compito ulteriore che le parti possono convenire, quando la facoltà e l’obbligo di riscuotere i crediti del preponente siano intervenuti nel corso del rapporto di agenzia, deve ritenersi che l’attività di esazione costituisca prestazione accessoria e ulteriore rispetto all’originario contratto, e richieda una sua propria remunerazione, in base alla generale normativa sul lavoro autonomo e, specificamente, all’art. 2225 cod. civ. (conformi, fra altre: n. 8110/1995; n. 3902/2001);
– che, d’altra parte, sia l’A.E.C. del 2002 (art. 4), sia quello del 2009 (art. 5), prevedono che debba essere “stabilito uno specifico compenso aggiuntivo”, in forma diversa dalla provvigione, “nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con responsabilità dell’agente per errore contabile”, ponendo di conseguenza la responsabilità per errore contabile del collaboratore quale presupposto indispensabile perché possa sorgere a favore dello stesso il diritto all’indennità;
ritenuto
conclusivamente che – accolto il primo motivo, assorbiti gli altri – l’impugnata sentenza n. 398/2015 della Corte di appello di Genova deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla stessa Corte in diversa composizione, la quale, nel procedere a nuovo esame della fattispecie, si atterrà al principio di diritto richiamato, verificando l’eventuale attribuzione all’agente, nel corso del rapporto, di responsabilità per errore contabile dovuto a colpa nell’esecuzione della prestazione accessoria
p.q.m.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.
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