CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 17731 depositata il 21 giugno 2023
Lavoro – Licenziamento – ASL – Accettazione nuove mansioni – Libertà della forma degli atti – Nota apposta in calce alla lettera di licenziamento – Manifestazione di volontà – Impugnazione stragiudiziale – Accoglimento
Rilevato
– che, con sentenza del 20 aprile 2022, la Corte d’Appello di Genova confermava la decisione resa dal Tribunale di Imperia e rigettava la domanda proposta da R.Z. nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale 1 Imperiese, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non espressiva della volontà dello Z. di impugnare il licenziamento e, pertanto inidonea, a tal fine, con conseguente decadenza dall’azione, la manifestazione di dissenso rispetto al provvedimento espulsivo espressa con la dicitura in calce alla lettera di comunicazione del medesimo “prendo solo per ricevuta visione della lettera non condividendo né la forma né il contenuto”, provvedimento assunto dalla ASL datrice per aver lo Z., valutato inidoneo allo svolgimento delle mansioni del profilo di appartenenza ma proficuamente impiegabile in attività a limitato impegno psicofisico, riscontrato l’invito a comunicare l’eventuale accettazione del mutamento del profilo, con la richiesta di precisare le nuove mansioni di adibizione;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre lo Z., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’ASL 1 Imperiese;
– che il controricorrente ha poi depositato memorie;
Considerato
– che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, legge n. 604/1966 come modificato dall’art. 32 legge n. 183/2010, degli artt. 1362 e ss. c.c. e 121 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa l’inidoneità della nota dal ricorrente apposta in calce alla lettera di licenziamento a riflettere la volontà di impugnare l’intimato licenziamento, assumendo essere sufficiente, ai sensi di legge ed in base al principio della libertà della forma degli atti, qualsiasi atto scritto che valga a manifestare al datore la volontà di contestare la validità ed efficacia del licenziamento;
– che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, commi 1 e 2, legge n. 604/1966, 112 c.p.c., 97 Cost., 1-10 bis legge n. 241/1990, 1375 c.c., 1, comma 51, legge n. 92/2012, il ricorrente, nel ribadire la censura di cui al motivo che precede, imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia in ordine ai dedotti motivi di illegittimità del recesso;
– che entrambi i motivi, i quali, per fondarsi in ogni caso sull’erroneo apprezzamento dell’insufficienza della nota del ricorrente ai fini dell’’impugnazione del recesso, risultano strettamente connessi e possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi meritevoli di accoglimento alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte (cfr. Cass. n. 7405/1994 ma già Cass. 4750/1982), secondo cui, ai fini dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento ai sensi dell’art. 6, legge n. 604/1966, è sufficiente ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro, con qualsiasi termine, anche non tecnico, e senza formule prestabilite, la volontà di contestare la validità e l’efficacia del provvedimento, essendo in detta manifestazione di volontà implicita la riserva di tutela dei propri diritti davanti all’autorità giudiziaria;
– che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione.
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