CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 17731 depositata il 21 giugno 2023 – Ai fini dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento ai sensi dell’art. 6, legge n. 604/1966, è sufficiente ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro, con qualsiasi termine, anche non tecnico, e senza formule prestabilite, la volontà di contestare la validità e l’efficacia del provvedimento, essendo in detta manifestazione di volontà implicita la riserva di tutela dei propri diritti davanti all’autorità giudiziaria