Corte di Cassazione ordinanza n. 18002 depositata il 6 giugno 2022 – La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio”, e, determinando il passaggio in giudicato  della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione