Corte di Cassazione ordinanza n. 18007 depositata il 6 giugno 2022
notifica del ricorso tributario – deposito della sola ricevuta di avvenuta consegna
RILEVATO CHE:
1. Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza in data 10/06/09, Antonella Valente ha impugnato l’avviso di accertamento n. RH2012A200212/2009, con il quale l’Agenzia delle Entrate, rilevata l’omessa dichiarazione di maggior reddito derivante dalla plusvalenza relativa alla cessione di suoli edificatori, ha contestato, ai sensi dell’art. 16, primo comma, lett. g- bis), del P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ai fini IRPEF, l’ulteriore reddito da assoggettare a tassazione separata. La contribuente ha dedotto l’illegittimità di tale accertamento per inesistenza della notificazione, vizio di motivazione, violazione dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ed erroneità nella contabilizzazione dei costi considerati nella determinazione della plusvalenza. L’Ufficio si è costituito in giudizio ed ha replicato a tali censure.
Con sentenza n. 729/03/10, depositata il 31/12/10, la Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso per fondatezza nel merito.
2. Avverso tale sentenza, l’Ufficio ha proposto appello con atto spedito a mezzo del servizio postale in data 06/02/12 e ricevuto dal difensore in data 07/02/12, depositando la ricevuta di ritorno dell’avviso di spedizione postale. La contribuente si è costituiva in giudizio resistendo all’appello.
Con la sentenza n.1601/3/20134, depositata il 21/07/14, la Commissione tributaria regionale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per il mancato deposito della copia dell’avviso di spedizione a mente dell’art. 22, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 .
3. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo.
Antonella Valente ha proposto controricorso chiedendo il rigetto del ricorso, vittoria di spese e compensi di lite con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 93 cod. proc. civ.
4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20 aprile 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;
la causa è stata discussa nella camera di consiglio del 20 aprile 2022, per la quale non sono state depositate memorie.
CONSIDERATO CHE:
1. L’Agenzia delle Entrate, con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli articoli 53, comma 2, 22, comma 1 del lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con riferimento all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.”, l’Ufficio lamenta l’errar in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l’appello perché, al momento della costituzione, l’Agenzia delle entrate aveva omesso di depositare la ricevuta di spedizione postale del gravame, così come prescritto dall’art. 22, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ritenendo implicitamente irrilevante, ai fini della verifica della ritualità dell’appello, il deposito della copia dell’avviso di ricevimento sul quale erano indicate la data di spedizione e quella di ricezione dell’atto, depositata in giudizio congiuntamente al ricorso.
2. Il motivo è fondato.
In diritto, sulla base del combinato disposto degli artt. 53, comma 2, e 22 comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l’appellato deve, a pena d’inammissibilità, depositare nella segreteria della commissione tributaria adita, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, copia del ricorso spedito per posta con la fotocopia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale; tale inammissibilità va rilevata anche se la parte resistente si costituisce.
Le Sezioni Unite di questa Corte, investite della questione oggetto di causa, aderendo ad un orientamento maggioritario (sentenza n. 12185 del 2008 seguita nel 2011 dalla sentenza n. 9173; conf. nn. 18373, 16565, 14010, 10816, 10815, 4002 del 2012; n. 7645 del 2014; n. 12027 del 2014; n. 14183 del 2015; n. 18296 del 2015; n. 19138 del 2016), hanno affrontato l’interrogativo relativo alla rilevanza o meno, ai fini della ritualità della costituzione del ricorrente nel processo tributario, dell’omesso tempestivo deposito della ricevuta di spedizione postale del ricorso quando risulti in atti l’avviso di ricevimento del relativo plico raccomandato; sul punto, nella citata sentenza le Sezioni Unite hanno enunciato il principio secondo cui «nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)» (Cass. S.U. sent. n. 13452/2017).
Con riferimento al caso in esame, il giudice d’appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per il mancato deposito dell’avviso di spedizione del ricorso in appello nel termine di trenta giorni dalla avvenuta spedizione di cui combinato disposto degli artt. 53, comma 21 e 22 comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; sul punto, è pacifico che sia stato, invece, depositato tempestivamente l’avviso di ricevimento perché è la stessa parte resistente, nel controricorso, a dare atto che, in sede di costituzione del giudizio, «l’Ufficio non depositava copia dell’avviso di spedizione dell’atto postale, bensì la ricevuta di ritorno».
Peraltro, l’Agenzia delle Entrate ha dedotto – e vi è in prova in atti – che nell’avviso di ricevimento depositato dall’Ufficio – in luogo, si ripete, della fotocopia dell’avviso di spedizione – la data (07/02/2012) risulta asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica nonché vi è attestazione della segreteria della Commissione tributaria regionale rilasciata in data 06/08/2015 secondo cui unitamente al ricorso in appello è stata depositata la copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata n. 14216896366-5 sulla quale erano indicate sia la data di spedizione (06/02/2012) sia la data di ricezione dell’atto (07/02/2012) con annessa e rispettiva stampigliatura meccanografica.
Pertanto, nel caso di specie, la ricezione del plico è stata certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto con ciò confermandosi quella funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione.
In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria perché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame in ordine alla questione dedotta in giudizio ossia l’esistenza di ulteriore reddito da assoggettare a tassazione separata per la sussistenza di plusvalenza relativa alla cessione di suoli edificatori, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. g- bis), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ai fini IRPEF.
Al giudice del rinvio è demandato anche di provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria perché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché alla determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
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