Corte di Cassazione ordinanza n. 18014 depositata il 6 giugno 2022 – Il venir meno del rapporto locativo non esclude l’imponibilità dei versamenti successivamente effettuati dall’occupante al proprietario, ben potendo gli stessi essere ricondotti all’obbligo di pagamento del corrispettivo fino alla riconsegna, per il quale non è neppure necessaria la costituzione in mora ex 1591 cod. civ., e ferma comunque l’applicazione, nei casi consentiti, dell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917/1986 in relazione alle indennità conseguite a titolo di risarcimento danni