Corte di Cassazione ordinanza n. 18162 depositata il 6 giugno 2022
motivazione apparente
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza n. 312/29/13 del 02/10/2013, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello separatamente proposto da T.G. e dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 361/20/11 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto parzialmente il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all’anno d’imposta 2004.
1.1 Come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento riguardava due rilievi: a) l’esistenza di una plusvalenza non dichiarata di euro 87.257,86; b) la cessione di merci senza l’emissione della documentazione fiscale per euro 360.041,79.
1.2 La CTR affermava che «il ricorso riunito, per volontà dei richiedenti, viene accolto parzialmente per le diverse parti, e compensa le spese di giudizio», determinando in euro 185.000,00 l’importo a carico del contribuente a fini IVA e IRAP, «fermo il resto di cui sopra».
2. T.G. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
3. AE resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso principale T.G. deduce la nullità della sentenza di appello per mancanza dei suoi requisiti essenziali e, in particolare, per assenza di una motivazione comprensibile.
1.1 Con l’unico motivo di ricorso incidentale AE denuncia l violazione e la falsa applicazione degli 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente ovvero omessa.
2. I due motivi, che vertendo sulla medesima questione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.
2.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
2.2 Nel caso di specie, la sentenza impugnata, dopo avere riassunto sommariamente le questioni poste dalle parti, si è limitata ad affermare che «il ricorso riunito, per volontà dei richiedenti, viene accolto parzialmente per le diverse parti, e compensa le spese di giudizio», determinando in euro 185.000,00 l’importo a carico del contribuente a fini IVA e IRAP, «fermo il resto di cui sopra».
2.3 Trattasi di motivazione in verità non comprensibile e, comunque, inidonea a rendere noto il percorso logico giuridico seguito dal giudice di appello, ragion per cui la sentenza è nulla e va cassata con rinvio.
3. La superiore statuizione assorbe gli ulteriori motivi proposti dalla ricorrente.
4. In conclusione, vanno accolti il primo motivo di ricorso principale e il ricorso incidentale, assorbiti i restanti motivi di ricorso principale; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale ed il ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi di ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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