Corte di Cassazione ordinanza n. 18178 depositata il 7 giugno 2022
motivazione apparente e/o mancante – accertamento sintetico – valutazione delle prove
Rilevato che:
L’Agenzia delle entrate, ufficio locale di Grosseto emise due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2006-2007 nei confronti di C.E., affermando una maggiore pretesa per IRPEF fondata sull’applicazione del c.d. “redditometro”, ritenendo che la giustificazione addotta dalla contribuente (che le spese per i “beni indice” fossero state sostenute anche da M.G., all’epoca convivente more uxorio e successivamente marito) non fosse adeguata, non essendo ancora in quegli anni la C.E. coniugata con il soggetto indicato quale “sovvenzionante”.
Avverso tali atti impositivi propose ricorso la contribuente, che venne accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto.
La Commissione tributaria regionale della Toscana accolse il gravame agenziale contro la decisione di prime cure.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la C.E. affidandolo a quattro motivi.
L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa.
Considerato che:
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione dell’art. 38, commi 5-6, dPR 600/1973, dolendosi della mancata valutazione da parte del giudice tributario di appello del compendio probatorio che aveva dimesso in giudizio a riprova della presunzione legale relativa “redditometrica” fondante gli atti impositivi impugnati.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo controverso e la motivazione apparente, avendo la sentenza impugnata ritenuto errata quella dei primi giudici in quanto basata sulla distinzione, decisiva, tra “famiglia fiscale” legale e “famiglia di fatto”, trattandosi dell’effettivo presupposto degli avvisi di accertamento impugnati.
3. Con il terzo motivo analogamente la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo controverso e la motivazione apparente, poiché la CTR ha ritenuto “non adeguate” le prove che aveva prodotto in giudizio a sostegno della sua allegazione defensionale che le spese sostenute per i “beni-indice” utilizzati dall’agenzia fiscale nell’applicazione del “redditometro” fossero state sostenute, anche, dall’allora convivente ovvero che in parte detti beni (il motociclo di cilindrata superiore a 125 cc) non fossero da lei utilizzati/utilizzabili.
4. Con il quarto motivo la ricorrente ancora lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo controverso e la motivazione apparente in relazione alla possidenza del M.G. al tempo dei fatti oggetto delle riprese fiscali.
5. Va esaminato quale “ragione più liquida” il terzo motivo che è fondato e pertanto dirimente/assorbente.
Sulle allegazioni difensive della contribuente e relative prove il giudice tributario di appello infatti sì è limitato ad affermare che
«La Sig.ra C.E.non ha saputo fornire prove contrarie adeguate rispetto alle presunzioni originanti gli accertamenti che, dunque, devono essere confermati, accogliendo l’appello ed in totale riforma della sentenza appellata».
Più che di omesso esame di fatto decisivo controverso, denunciabile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., questo modo argomentativo del giudice tributario di appello risulta censurabile -come in effetti, concretamente, fatto dalla ricorrente nell’articolazione della censura in esame- secondo il parametro di critica di cui all’ art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. in termini di motivazione mancante/apparente.
Tale è infatti quella che « .. benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01).
E non è dubbio che la motivazione della CTR toscana corrisponda pienamente al paradigma negativo delineato nel citato, consolidato, arresto giurisprudenziale.
Peraltro, nel disponendo giudizio di rinvio, assolvendo in modo consono il proprio obbligo motivazionale (almeno al di sopra del “minimo costituzionale”; cfr. Cass., Sez. U, n. 8053/2014), il giudice tributario di appello dovrà altresì tener conto dell’ulteriore principio di diritto che «Nel contenzioso tributario conseguente ad accertamenti sintetici-induttivi mediante cd. redditometro, per la determinazione dell’obbligazione fiscale del soggetto passivo d’imposta costituisce principio a tutela della parità delle parti e del regolare contraddittorio processuale quello secondo cui all’inversione dell’onere della prova, che impone al contribuente l’allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell’inesistenza del maggior reddito attribuito dall’Ufficio, deve seguire, ove a quell’onere abbia adempiuto, un esame analitico da parte dell’organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo relativa agli indici di spesa» (Sez. 5 – , Sentenza n. 21700 del 08/10/2020, Rv. 659073 – 01).
In conclusione, accolto il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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