Corte di Cassazione ordinanza n. 18179 depositata il 7 giugno 2022
scomputo della ritenuta d’acconto – vizio di violazione di legge – l giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata
Rilevato che:
L’agente della riscossione emise nei confronti di Alessandro De Iuliis una cartella esattoriale per omesso versamento di IRPEF anno d’imposta 2006, sanzioni ed interessi.
Il contribuente esatto propose ricorso contro l’atto riscossivo che venne accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti.
L’Agenzia delle entrate, ufficio locale di Chieti, propose appello che a sua volta venne accolto dalla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il De Iuliis deducendo tre motivi, poi illustrati con una memoria.
L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa.
Considerato che:
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 36 ter, dPR 600/1973, eccesso di potere ed omesso esame delle denunciate violazioni di legge, poiché la CTR non ha preso in considerazione le sue contestazioni circa la motivazione della cartella di pagamento impugnata, con particolare riguardo alla specificazione delle pretese creditorie poste in riscossione, a suo dire avvenuta solo nella sede
1.1 Il motivo è inammissibile.
In primo luogo deve rilevarsi che nell’articolazione della censura si sono miscelati argomenti inerenti questioni di diritto con altri riguardanti la valutazione, asseritamente omessa, di fatti di causa da parte del giudice tributario di appello.
Ciò, di per sé, rende appunto inammissibile il mezzo, secondo il, consolidato, principio di diritto che «Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19959 del 22/09/2014, Rv. 632466 – 01).
1.2 Peraltro, la critica alla sentenza impugnata risulta invero diretta ad un riesame delle valutazioni di merito della CTR abruzzese, il che pure causa la sua inammissibilità, secondo l’ulteriore, consolidato, principio di diritto che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multis , n. 26110 del 2015).
1.3 In ogni caso va comunque ribadito che con la “novella” dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’obbligo motivazionale del giudice tributario di appello si è ridotto al c.d. “minimo costituzionale” (Cass., Sez. U. 8053/2014), soglia senza dubbio superata dalla motivazione della sentenza impugnata.
2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 36 ter, 64, 67, dPR 600/1973, 35, dPR 602/1973, nonchè di un documento di prassi dell’Agenzia delle entrate in relazione alle conseguenze dell’omesso rilascio della certificazione inerente la ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
2.1 Tale motivo è fondato.
Va infatti ribadito che «In tema di imposte sui redditi, ai fini dello scomputo della ritenuta d’acconto, l’omessa esibizione del certificato del sostituto d’imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo» (Sez. 5 – , Sentenza n. 14138 del 07/06/2017, Rv. 644424 – 01; da ultimo, Sez. 5, n. 15357 del 20 luglio 2020).
Con l’affermazione «..la certificazione delle ritenute d’acconto non può essere sostituita da documentazione equipollente», il giudice tributario di appello ha palesemente disatteso detto arresto giurisprudenziale e perciò la sentenza impugnata merita di essere cassata.
3. L’accoglimento del secondo motivo implica l’assorbimento del terzo (omesso esame della documentazione prodotta dal contribuente; iniquità della condanna alle spese giudiziali).
4. In conclusione, accolto il secondo motivo del ricorso, inammissibile il primo motivo ed assorbito il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, per nuovo esame, che si attenga al principio di diritto enunciato in ordine al motivo accolto, ed anche per le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il primo motivo ed assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 23666 depositata il 3 agosto 2023 - Ai fini dello scomputo della ritenuta d'acconto, l'omessa esibizione del certificato del sostituto d'imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito…
- Corte di Cassazione, sentenza n. 26204 depositata l' 8 settembre 2023 - Il sistema di prelievo fiscale mediante ritenuta diretta a titolo d’imposta non può in nessun modo considerarsi un beneficio o un regime agevolativo, trattandosi soltanto di una…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 giugno 2019, n. 16725 - L'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa non determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa per il mero verificarsi di…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 16595 depositata il 12 giugno 2023 - In tema di imposte sui redditi di capitale la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 giugno 2020, n. 12694 - La ritenuta operata dall'Ente espropriante sull'indennità di esproprio è effettuata a titolo di imposta e non a titolo di ritenuta di acconto solo in presenza di opzione per la tassazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 aprile 2021, n. 10662 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…