Corte di Cassazione ordinanza n. 18186 depositata il 7 giugno 2022
garanzie del contribuente negli accertamenti delle imposte dirette
Rilevato che:
1. Il 27 novembre 2012 l’Agenzia delle entrate notificò all’Agenzia territoriale per l’Edilizia residenziale della Provincia di Chieti (d’ora innanzi: ATER) un avviso di accertamento con il quale:
- riprendeva a tassazione, ai fini IRES e IRAP, la complessiva somma di€ 148.063,00, ex artt. 86 e 88 d.P.R. 22/12/1986, n. 917 (t.u.i.r.), correlata alla cessione di immobili che detto ente aveva effettuato negli anni 2003, 2004 e 2005;
- disconosceva la minusvalenza, a fini IRES, correlata alla vendita di immobili già appartenenti al demanio nell’anno 2005, per complessivi € 312,00;
- disconosceva l’applicazione dell’aliquota IRES ridotta del 16,50%, in quanto non applicabile all’ente contribuente, bensì solo ai soppressi Istituti Autonomi Case Popolari (1.A.C.P.).
2. La C.T.P. di Chieti, dinanzi alla quale l’ente contribuente aveva impugnato l’avviso, lo annullò limitatamente alle riprese di cui ai punti (a) e (c), confermandolo quanto al disconoscimento della
3. La sentenza fu oggetto di appello principale dell’Agenzia delle entrate e di appello incidentale dell’ATER.
La C.T.R. dell’Aquila- sezione distaccata di Pescara, esaminato con priorità il primo motivo di appello incidentale, lo accolse, ritenendo assorbiti restanti e rigettando il gravame proposto dall’amministrazione.
Secondo i giudici d’appello, in particolare, l’Ufficio aveva violato l’art. 12, comma 7, della l. 27/07/2000, n. 212 (d’innanzi: statuto del contribuente); ed infatti, dopo aver invitato l’ATER, in data 20 settembre 2012, a fornire alcuni documenti ritenuti necessari ai fini di cui alla verifica fiscale, formulando in quella stessa sede una richiesta di ottenere ulteriori delucidazioni in merito alle rilevazioni contabili effettuate, aveva poi notificato l’avviso il 19 novembre successivo senza attendere la consegna dei documenti richiesti, pur non essendo ancora perento il termine di sessanta giorni previsto dalla norma in questione.
4. La sentenza della C.T.R. è stata impugnata dall’amministrazione finanziaria con ricorso per cassazione affidato a tre motivi; resiste l’ente intimato con controricorso e memoria.
Considerato che:
1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, statuto del contribuente, assumendo che detta norma non trova applicazione nel tipo di accertamento svolto nel caso di specie, in quanto svoltosi presso l’Ufficio e non presso la sede del contribuente.
2. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per omessa pronunzia sul proprio motivo di appello inerente alla legittimità del recupero delle sopravvenienze da cessione di
3. La terza censura, infine, denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 6, primo comma, P.R. 29/09/1973, n. 601.
Secondo la ricorrente, la sentenza di appello avrebbe erroneamente equiparato, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IRES, gli ATER ai soppressi I.A.C.P.
4. Il primo motivo è fondato.
In tema di garanzie del contribuente nel contesto del procedimento accertativo, questa Corte ha affermato che non sussiste per l’amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette, che restano assoggettate esclusivamente alla normativa nazionale (per tutte, Cass. Sez. U, n. 24823/2015).
In tali ipotesi, alle quali accede anche il caso di specie, si verte infatti nell’ambito di indagini cd. “a tavolino”, il che esclude la necessità di redigere il verbale di verifica e di quello conclusivo delle operazioni come richiesto dall’art. 52, comma 6, del d.P.R. 26/10/1972, n. 633 (applicabile non solo in materia di IVA ma anche di imposte dirette, in virtù del richiamo operato dall’art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973), norma applicabile esclusivamente al caso di accesso finalizzato all’acquisizione di documentazione (v. Cass. n. 18103/2018; Cass. n. 8246/2018).
Conseguentemente, non va fatta applicazione neppure del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, statuto del contribuente, destinato ad operare soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente, atteso che la naturale vis expansiva dell’istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all’azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell’Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (così Cass. n. 24793/2020; v. anche Cass. n. 1497/2020; Cass. n. 27420/2018).
Da tale principio si è dunque discostata la sentenza d’appello, che ha annullato l’atto impositivo sull’esclusivo presupposto della necessaria applicazione del detto termine.
2. L’accoglimento del primo motivo, avente carattere preliminare e perciò dirimente, assorbe la decisione sui restanti; la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quo, il quale, in diversa composizione, deciderà conformandosi all’indicato principio di diritto, provvedendo anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Aquila- sezione distaccata di Pescara in diversa composizione anche per le spese.
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