Corte di Cassazione ordinanza n. 18201 depositata il 7 giugno 2022
impugnazione per revocatoria – prove e/o documenti riconosciuti falsi
Premesso che:
1. M.L. -sull’assunto che la relata di notifica dell’atto di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza resa dalla CTP di Genova in causa su avviso di accertamento per Irpef del 2005, fosse falsa e deducendo di non aver potuto partecipare al giudizio di appello niente avendone saputo proponeva ricorso per revocazione della sentenza emessa a conclusione del giudizio di appello, favorevole all’Agenzia e della quale deduceva di essere venuto a sapere solo al momento in cui aveva ricevuto la notifica del susseguente preavviso di iscrizione ipotecaria. Proponeva nel contempo querela di falso davanti al Tribunale di Genova;
2. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Liguria ha affermato che “il motivo di revocazione proposto è quello di cui agli 395, comma 1°, n. 2 c.p.c., 396 e 327 dello stesso [codice] … e nella specie non è indicata alcuna prova né è indicato alcun documento dichiarato falso che ha formato il fondamento della sentenza … di cui viene chiesta la revocazione”. Ha affermato inoltre che “l’atto di revocazione è comunque inammissibile sotto un altro profilo, poiché la Corte di Cassazione ha più volte precisato che l’art. 395, comma 1, n. 2, quale presupposto dell’istanza di revocazione fondata su prove dichiarate false impone che tale dichiarazione sia avvenuta con sentenza passata in giudicato anteriormente alla proposizione dell’istanza di revocazione con la conseguenza che è inammissibile la domanda di revocazione basata su un documento [la cui falsità sia] da accertare in quello stesso giudizio [di revocazione]”. In forza di queste affermazioni rigettava il ricorso per revocazione;
4. per la cassazione di detta sentenza il contribuente ricorre denunciando “violazione e/o falsa applicazione degli art. 113, 395, 396 e 295 c.p.c.”.
5.l’Agenzia delle Entrate non si è costituita;
considerato che:
1. la sentenza impugnata deve essere parzialmente corretta nella motivazione essendo errata la prima delle due riportate affermazioni ma è corretta nel resto e si sottrae quindi alla censura.
La revocazione è un mezzo di impugnazione a carattere eccezionale, esperibile per i motivi indicati in via tassativa dalla legge (art.395 c.p.c).
In particolare, possono essere impugnate ai sensi della disposizione di cui al n. 2 del comma 1, dell’art.395, le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado e le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello, “se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza“.
Questa Corte ha precisato che: “l’art. 395, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., costituisce, una volta accertata la falsità dell’atto in questione, il solo mezzo per rescindere la sentenza fondata su atti dichiarati falsi … Tale conclusione va tenuta ferma anche quanto l’atto di cui si assume la nullità sia una relata di notificazione, giacché la nozione di “prova dichiarata falsa” di cui all’art.395, primo comma, n. 2, cod. proc. civ. va correlata al tipo di vizio di cui si dimostri che la sentenza è affetta e quindi può essere costituita anche dalla (falsa) attestazione dell’ufficiale giudiziario notificante, quando il vizio della sentenza deriva dalla violazione della norma sul procedimento che prevede la notificazione dell’atto” (Sez. 3, Sentenza n.10402 del 27/4/2017; Sez. 22517 del 23/10/2014; Sez. 3, sentenza n.986 del 16/01/2009).
La segnalata necessità di parziale correzione della motivazione della sentenza impugnata si impone alla luce di queste precisazioni.
La CTR ha ben affermato che il giudizio di revocazione può essere proposto solo dopo che la falsità della prova è stata (o riconosciuta o) dichiarata con una sentenza, civile o penale, passata in giudicato anteriormente alla proposizione dell’istanza di revocazione con la conseguenza che è inammissibile la domanda di revocazione basata sulla falsità di un documento da accertare in quello stesso giudizio“.
L’affermazione è conforme alla lettera dell’art.395 c.p.c. che, con il prevedere che le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado “possono essere impugnate” per revocazione ” … se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza”, condiziona la proponibilità della revocazione all ‘avvenuto riconoscimento o all’avvenuto dichiarazione della falsità”, impone che la prova della falsità preesista all’impugnazione. In questo senso la Corte si è espressa più volte (v. ad es. Cass. 29 agosto 1998 n.8650; 16 maggio 1996 n.4566; 11 febbraio 1992 n.1538; 16 febbraio 1974 n.448).
Non è fondata la censura del contribuente secondo cui la Ctr non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la revocazione per non essere stata preventivamente accertata la nullità del documento in questione e avrebbe dovuto invece sospendere il giudizio fino all’esito della querela falso;
2. il ricorso deve essere rigettato;
3. non vi è luogo a pronuncia sule spese perché l’Agenzia delle Entrate non si è costituita;
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto.
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