Corte di Cassazione ordinanza n. 18225 depositata il 7 giugno 2022
credito IVA – omessa dichiarazione – riporto
Premesso che:
1. l’Agenzia delle Entrate, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis del d.P.R. 600/73, dell’art.. 54 bis del d.P.R. 633/72 dell’art.2697 c.. c e dell’art. 116 c.p.c., ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui, in causa su cartella di pagamento relativa al recupero di un credito Iva indicato dalla curatela del fallimento della Cooperativa Piramide nella dichiarazione del 2008 ma relativo all’anno precedente per il quale la dichiarazione non era stata presentata, la CTR della Sicilia ha affermato che il diritto alla detrazione non poteva essere negato essendosi l’ufficio limitato a “generiche contestazioni senza nulla eccepire, sostanzialmente, sulla spettanza del credito relativamente alla dichiarazione ritenuta omessa e ciò pur avendo [l’ufficio medesimo] avuto modo di verificare dalle risultanze informatiche, l’effettiva esistenza del credito”;
2. il contribuente non si è costituito;
considerato che:
1. è ormai acquisito che ” La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass. Sez.U, sentenza n. 17757 del 08/09/2016).
2. nel caso di specie, l’Agenzia aveva, fino dal primo grado di giudizio -v. pagina 2 delle controdeduzioni sottoposte alla CTP di Ragusa, trascritte a pagina 4 e 5 del ricorso per cassazione-, negato di poter riconoscere il credito vantato dal contribuente per mancanza della dichiarazione relativa al 2007 e in assenza di dati su cui effettuare il dovuto riscontri;
3. l’onere della prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del credito vantata dal contribuente, grava sul contribuente medesimo per regola generale (art.2697 c.c.);
4. con l’affermazione riportata al punto 1. della superiore premessa, la CTR ha dunque errato sia nel ritenere incontestato il credito de quo sia nell’imporre all’Agenzia una attività di “verifica dell’effettiva sussistenza del credito” medesimo laddove era onere del contribuente dar prova dei requisiti sostanziali del diritto fatto valere (mediante esibizione dei registri IVA, delle relative liquidazioni, delle fatture e di ogni altra documentazione ritenuta utile);
5. il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame nonché per le spese dell’intero giudizio;
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia in diversa composizione.