Corte di Cassazione ordinanza n. 18243 depositata il 7 giugno 2022

diritti e garanzie del contribuente

RILEVATO

L’Agenzia ricorre avverso la sentenza della CTR per l’Emilia-Romagna che ha riformato la pronuncia della CTP di Bologna ove non erano state apprezzate le doglianze della parte contribuente in tema di contraddittorio preventivo su tributi armonizzati in caso di accertamento “a tavolino”. Più in particolare la CTR ha ritenuto sempre dovuto il contraddittorio endoprocedimentale ed inficiato l’atto impositivo, trattandosi peraltro di questione di ripresa a tassazione di maggior IVA in operazioni di compravendita di telefoni cellulari con la Repubblica di San Marino.

Ha spiegato controricorso la parte contribuente che ha altresì depositato memoria in prossimità dell’adunanza a sostegno delle proprie conclusioni.

CONSIDERATO

Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 12, comma 7, 1. n. 212/2000, nonché art. 31 Carta EDU.

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare, anche nell’ambito delle indagini cd. “a tavolino”, il contraddittorio endoprocedimentale ove l’accertamento attenga a tributi “armonizzati”: la violazione di tale obbligo comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente   pretestuosa (cfr. Cass.  S.U.,  n. 24823/2015; V,   n. 5502/2016; VI-5, n. 20036/2018), il cui accertamento spetta alla CTR. Nel particolare, trattandosi di tributi armonizzati, non vi è stata alcuna valutazione da parte della CTR in ordine all’effettivo assolvimento -da parte del contribuente- dell’onere di dimostrare le ragioni che avrebbe potuto       far valere qualora il contraddittorio  fosse stato tempestivamente attivato.

Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento;

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia-Romagna in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.