Corte di Cassazione ordinanza n. 18244 depositata il 7 giugno 2022

vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza – vizio di violazione di legge

RILEVATO

L’Agenzia ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania – Salerno che ha riformato la pronuncia della CTP di Avellino ove non erano state apprezzate le ragioni della contribuente in ordine alla sua natura di associazione sportiva dilettantistica con diritto ai relativi benefici fiscali.

Più in particolare, la CTR -dopo aver richiamato il dato normativo- ha ritenuto sussistere i requisiti per i benefici fiscali, guardando lo statuto ed i principi a cui si ispira, l’attività effettivamente organizzata, ritenendo secondaria la gestione in contanti degli incassi.

La parte contribuente è rimasta intimata. Il ricorso è affidato a due motivi.

CONSIDERATO

Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione art. 132, secondo comma, c.p.c. nonché art. 36 d.lgs. n. 546/1992, lamentando motivazione apparente.

Deve premettersi che e ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica,  rendendo,  in  tal  modo,  impossibile  ogni  controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del e.cl. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018). Nel caso in esame, la CTR ha richiamato la norma di riferimento ed ha analiticamente riconosciuto la sussistenza dei requisiti, operando un bilanciamento dei diversi apporti probatori, nel riscontrare l’attività svolta e i principi statutari, ritenendo non significativa la gestione per contanti degli incassi, ritenendo non attendibile per genericità il risultato delle indagini presso gli associati e giungendo così ad una valutazione comparata con argomentazione che supera il minimo costituzionale di cui al citato arresto delle Sezioni Unite, donde esula dal perimetro di scrutinio di questa Suprema Corte di legittimità.

Con il secondo motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 73, 143 e 149 d.P.R. n. 917/1986; art. 90 1. n. 289/2002, nonché 2697 c.c., per non aver apprezzato la CTR gli elementi probatori e presuntivi proposti dall’Ufficio e riprodotti nel corpo del ricorso, ai fini dell’autosufficienza del motivo.

È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa;

viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).

Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, m via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottes dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).

Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).

Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato; non vi è luogo a pronunciare sulle spese in assenza di attività difensiva della parte contribuente costituente.

rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R 30 maggio 2002 n. 115.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. nulla sulle spese.