Corte di Cassazione ordinanza n. 18294 depositata il 7 giugno 2022 – E’ valido  il  provvedimento  che  legittima l’impiegato alla firma mediante la sola indicazione della qualifica rivestita, secondo cui non è pertanto richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega