Corte di Cassazione ordinanza n. 18295 depositata il 7 giugno 2022
motivazione dell’atto di revisione del classamento
Ritenuto che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di Stefano Milano di avviso di accertamento catastale per la rideterminazione della classe e rendita catastale di immobile sito in Roma, Via del Gesù 55, in microzona Centro Storico, ex art. 1 comma 335 I. n. 331/2004, ha accolto l’appello del contribuente.
La CTR ha ritenuto, richiamando la giurisprudenza in materia, che la sentenza della CTP, che aveva ritenuto legittimo l’accertamento sul semplice scostamento tra valore catastale e quello di mercato nella microzona, in quanto superiore alla soglia di significatività, fosse da riformare.
Il contribuente si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria.
Considerato che:
1. Va preliminarmente esaminata per ragioni logiche l’eccezione del contribuente, contenuta nel controricorso e ribadita in memoria, quanto alla tardività del ricorso.
2. L’eccezione è infondata.
2.1 Il ricorso risulta tempestivo rispetto al termine semestrale, a far data dalla pubblicazione delle sentenze delle Commissioni tributarie, di cui agli artt. 38, comma 3 e 49 d.lgs. n. 546 del 1992, e 327, primo comma, proc. civ. (applicabile ratione temporis ex art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, in ragione dell’instaurazione del giudizio di primo grado dopo il 4 luglio 2009), tenuto conto della proroga dello stesso conseguente alla sospensione di cui all’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, convertito con modifiche dalla legge n. 136 del 2018, ove è previsto che: «Perle controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.».
2.2 Nella fattispecie la sentenza della CTR è stata depositata il 20/11/2019, per cui il termine semestrale, scaduto il 20/05/2020 ma prorogato di 64 giorni per sospensione ai sensi del di. sopra citato, va individuato nella data ultima del 23 luglio 2020. Risulta pertanto tempestivo il ricorso spedito a mezzo PEC il 30/06/2020.
3. Va invece accolta l’eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso per violazione del disposto di cui all’art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020), in quanto la tesi sostenuta dall’Agenzia delle entrate si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell’art. 1, comma 335, della n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l’atto di revisione del classamento che, come nel caso di specie, «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l’immobile rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019; in termini, da ultimo, Cass. n. 12023/2022), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale.
4. Il ricorso va conseguentemente respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.