Corte di Cassazione ordinanza n. 18416 depositata dell’ 8 giugno 2022 – In  tema di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato parte, l’avviso di liquidazione è adeguatamente motivato anche quando, pur non allegando l’atto, riporti sia gli estremi identificativi essenziali del medesimo -natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione-, sia i criteri normativi e matematici di determinazione del dovuto ossia la base imponibile, l’aliquota tariffaria applicata e l’imposta