Corte di Cassazione ordinanza n. 18417 depositata dell’ 8 giugno 2022
natura dei contributi per il funzionamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
–Premesso che:
1. la G. soc.coop.agricola, ricorre con tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio, in causa di impugnazione di cartella di pagamento notificata ad essa ricorrente dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per contributi per il funzionamento della Autorità garante della concorrenza e del mercato degli anni 2013, 2014 e 2015, ha rigettato l’appello di essa ricorrente contro la decisione di primo grado dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso originario per essere la causa estranea alla giurisdizione tributaria ed attratta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo;
2. l’Autorità garante della concorrenza e del mercato si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso;
3. l’Agenzia delle entrate-Riscossione non si è costituita;
considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso la società G. denuncia nullità della sentenza impugnata per insanabile contrasto tra parte motiva e dispositivo. Deduce che rigettando l’appello la CTR aveva finito per riproporre il contrasto tra motivazione e dispositivo presente nella sentenza di primo grado in cui la CTP aveva argomentato sul difetto di giurisdizione tributaria e, nel dispositivo, “anziché statuire in ordine al difetto di giurisdizione” aveva dichiarato il ricorso “in ammissibiIe”;
2. con il secondo motivo di ricorso la società G. denuncia “nullità della sentenza per omessa pronuncia” per non avere la CTR pronunciato sul motivo di appello con cui essa ricorrente aveva censurato la sentenza di primo grado per il ridetto contrasto insanabile da ravvisarsi motivazione e dispositivo. Denuncia inoltre nullità della sentetita per non avere la CTR pronunciato neppure sulla questione dell’ammissibilità del ricorso che era stata negata dalla CTP perché il ricorso era stato proposto contro una cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione;
3. con il terzo motivo di ricorso la società G. denuncia violazione dell’art.2, comma 1, del lgs. n.546 del 1992 dell’art. 10, comma 7 ter, della I. n.287 del 1990, lamentando l’erroneità della pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice tributario;
4. il terzo motivo di ricorso è fondato e assorbente rispetto agli altri.
4.1 Questa Corte ha avuto già modo di statuire: “I contributi per il funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, previsti dall’art. 10, commi 7 ter e 7 quater, della I. 287 del 1990, hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore · dell’autorità indipendente, caratterizzate dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa (quale risorsa per il funzionamento di un’autorità chiamata a svolgere servizi a salvaguardia delle regole del mercato a tutela della concorrenza) e riferite ad un presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacità contributiva. Pertanto, ai sensi dell’art.2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art.12 della I. n. 448 del 2001 (che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere), le controversie relative alla riscossione dei predetti oneri di funzionamento sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario, la quale ha carattere pieno ed esclusivo, includendo, oltre ai giudizi sull’impugnazione del provvedimento impositivo, anche quelli relativi alla legittimità di tutti gli atti del procedimento.” (Cass. Sez. U., ord. n.10577 del 04/06/2020).
La Corte ha poi ancora detto: “I contributi per il funzionamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, relativi alle spese di funzionamento dell’Autorità ex art. 2, comma 14, del d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dall’art. 1, comma, 2, del d.lgs. 58 del 2011, applicabile “ratione temporis”, hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore dell’autorità indipendente, caratterizzate dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa (destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell’ente impositore) e riferite ad un presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacità contributiva; pertanto, la disposizione di cui all’art. 133, lett. I), c.p.a. va interpretata nel senso che la stessa fissa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutti i provvedimenti di AGCOM, ad eccezione di quelli che riguardano il contributo per il funzionamento dell’Ente, in ordine ai quali invece trova applicazione la previsione di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, quale norma di attribuzione al giudice tributario speciale della competenza giurisdizionale generale in materia di tributi. (Cass. Sez. U – , Ordinanza n. 21961 del 30/07/2021);
4.2. il Collegio si riporta alle suddette statuizioni;
5. si precisa che non vi è luogo a rimessione della questione alle Sezioni Unite, giacché la riserva di attribuzione di queste ultime, ai sensi dell’art.374, primo comma, cod. proc. civ., va letta in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo (art.111 ) sicché la sezione semplice può decidere la questione di giurisdizione che forma esclusivo oggetto del ricorso, ai sensi dell’art. 374, primo comma, cod. proc.civ., laddove, come nel caso di specie, sulla questione le S.U. si siano già pronunciate (v., Cass. 16069/2018 in motivazione);
6. in conclusione, il terzo motivo di ricorso deve essere accolto, il primo e il secondo motivo restano assorbiti, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla CTP di Roma, in diversa composizione (v. Sez. U., sentenza n.353 del 25/01/1985: “In sede di ricorso avverso la sentenza d’appello che abbia negato la giurisdizione del giudice ordinario, a conferma della sentenza di primo grado, le Sezioni Unite della suprema Corte, rilevata la sussistenza di detta giurisdizione, devono annullare entrambe le indicate pronunce, e rinviare, ai sensi dell’art. 383 terzo comma cod. proc. civ., al giudice di primo grado, cui il giudice d’appello avrebbe dovuto a sua volta rimettere le parti”);
7. le spese saranno regolate con il merito;
PQM
la Corte accoglie il terzo motivo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo e il secondo, cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione tributaria e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria provinciale di Roma in diversa composizione.
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