Corte di Cassazione ordinanza n. 18491 depositata dell’ 8 giugno 2022
motivazione – avviso di liquidazione sentenza
Rilevato che:
– la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di liquidazione ai fini dell’imposta di registro relativo alla sentenza resa dalla Corte di appello di Bologna n. 288/2014 con il quale l’Ufficio richiedeva il maggior tributo derivante dall’applicazione dell’imposta proporzionale;
– la CTP rigettava il ricorso; tal pronuncia era gravata di appello;
– con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’impugnazione per l’omessa allegazione del provvedimento giudiziario oggetto di tassazione;
– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la società contribuente resiste con controricorso che illustra con memoria;
Considerato che:
– va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità di cui al controricorso; la questione posta con il motivo non è questione di fatto ma censura di diritto il cui contenuto è chiaramente desumibile dalla formulazione del mezzo di impugnazione;
– venendo alla censura così posta, il Collegio rileva che l’unico motivo di impugnazione dedotto censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 7 c. 1 L. 212 del 2000 e 3 1 e c. 3 L. n. 241 del 1990, 54 c. 4 del d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR felsinea erroneamente ritenuto illegittimo l’atto impugnato, che invero conteneva tutti gli elementi idonei a far conoscere le ragioni della pretesa;
– il motivo è fondato;
– ritiene la Corte, aderendo alla giurisprudenza già espressi sul punto (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30084 del 26/10/2021; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9344 del 07/04/2021) che in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione, gravante sull’Amministrazione, è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purché sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza;
– nel ritenere quindi necessario, ai fini della motivazione, l’allegazione all’atto impugnato della stessa, quando l’avviso di liquidazione contenga l’indicazione della base imponibile e della sentenza sottoposta a registrazione (al riguardo cfr. Cass. n. 26340 del 2021), la CTR ha commesso effettivamente errore di diritto;
– come è noto, questa Corte ancora recentemente Cass. n. 7692 del 2022 ha chiarito che il principio secondo cui l’avviso di liquidazione emesso ai sensi delle 54, comma 5, D.P.R. n. 131 del 1986, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, deriva dalla considerazione in forza della quale l’obbligo di allegazione, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (Cass. n. 18352 del 2010, n. 12468 del 2015, n. 29402 del 2017);
– nulla di ciò si verifica nel presente caso, stante l’adeguata completezza degli elementi che, sia secondo la stessa sentenza impugnata sia alla luce della trascrizione a 5 del ricorso per cassazione dell’avviso di liquidazione, nel rispetto del canone dell’autosufficienza dei motivi di ricorso, furono adeguatamente indicati nell’atto impugnato e che consentivano quindi l’identificazione esatta – tra l’altro – della sentenza oggetto di imposizione, dell’aliquota applicata, del nominativo del difensore della parte nel giudizio – con ciò rendendo del tutto esplicite le ragioni del prelievo richiesto dall’Ufficio e quindi tutelato il diritto di difesa del contribuente;
– pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata;
– non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può decidersi nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente;
– le spese del giudizio del merito sono compensate; le spese del giudizio di Legittimità sono regolate dalla soccombenza;
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente; condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, compensando le spese dei gradi di merito.
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