Corte di Cassazione ordinanza n. 18510 depositata l’ 8 giugno 2022 – L’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 ha posto una presunzione assoluta di inerenza delle spese di sponsorizzazione a favore del “soggetto erogante” per il corrispettivo da questi versato a favore di una compagine sportiva dilettantistica entro il limite quantitativo di spesa di 200.000 euro