Corte di Cassazione ordinanza n. 18525 depositata l’ 8 giugno 2022 – In tema di contenzioso tributario, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto – nella specie, preavviso di iscrizione ipotecaria – non espressamente indicato dall’art. 19 del lgs. n. 546 del 1992 ma cionondimeno avente natura di atto impositivo, rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d’impugnazione dell’atto successivo ed il termine di 60 giorni previsto per l’impugnazione da parte del contribuente dell’iscrizione ipotecaria su immobili decorre dalla comunicazione della iscrizione