Corte di Cassazione ordinanza n. 18540 depositata l’ 8 giugno 2022
ricorso in cassazione – principio di specificità
Rilevato che:
1. F.P.T. ha impugnato la cartella di pagamento per tassa automobilistica 2009, eccependo l’omessa notifica, l’intervenuta prescrizione del credito della Regione Lazio e la sussistenza del diritto all’esenzione per grave handicap.
2. Il ricorso è stato rigettato in primo ed in secondo grado. Nella sentenza impugnata si legge che “dalla regolare notifica della cartella sottesa discende la definitività delle iscrizioni a ruolo nei confronti della contribuente e la mancata impugnazione nel termine perentorio …che rende definitiva la pretesa contributiva”.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, che ha depositato memoria difensiva.
4. L’Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Lazio non si sono costituite. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha, però, depositato memoria ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
5. All’adunanza camerale del 25 maggio 2022 la causa è stata decisa.
Considerato che:
1. La contribuente ha dedotto: 1) il difetto di motivazione e la omessa pronuncia sulla invocata esenzione dal tributo, reiterata in appello; 2) la carenza di motivazione sul precedente della Corte di cassazione tra le stesse parti (Sez. 6-6 n. 13967 del 2017), che ha cassato con rinvio altra sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio per omessa pronuncia sull’esenzione invocata – precedente da considerarsi fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 co. 1^ n. 5 cod.proc.civ. anche in considerazione del riconoscimento dell’esenzione nel giudizio di rinvio; 3) l’erroneità della sentenza che non ha riconosciuto il diritto all’esenzione accertata con sentenza del Tribunale di Roma n. 770 del 2011, passata in
2. Il ricorso è inammissibile per mancata attinenza alla ragione decisoria in quanto non si è confrontato in alcun modo con il passaggio motivazionale sui cui è fondata la sentenza impugnata, consistente nella definitività dell’atto impugnato. La ricorrente si è, difatti, limitata ad insistere nella doglianza di merito, avente ad oggetto il proprio diritto all’esenzione, e ad asserire la omessa pronuncia su tale doglianza, anche in relazione ad altro precedente di questa Corte, ignorando l’affermazione del giudice di merito circa l’impossibilità di esaminare nel merito il ricorso (impossibilità che conseguentemente giustifica anche la omessa pronuncia e la carenza di motivazione sui profili di merito). Va, pertanto, ribadito che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la necessità dell’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e dell’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Sez. 3, sent. n. 20652 del 25/09/2009, Rv. 609721 – 01). Più precisamente, il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (Sez. L, ord. n. 17224 del 18/08/2020, Rv. 658539 – 01). Nel caso di specie, come già evidenziato, il ricorso non illustra minimamente gli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e conseguentemente non correla le censure articolate a tali argomenti.
3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza spese, non essendosi costituite le parti intimate.
P.Q.M.
La Corte: Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.