Corte di Cassazione ordinanza n. 18553 depositata l’ 8 giugno 2022

ricorso in cassazione – luogo della notifica

RITENUTO CHE

– il contribuente propone un unico motivo di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento per il pagamento dell’ICI relativa all’anno 2010 per omesso versamento;

– la ragione della doglianza riguardava la sussistenza del requisito della ruralità di un immobile fondata sulla richiesta presentata il 21 febbraio 2014, della quale il contribuente assumeva l’efficacia retroattiva;

– la CTR, nel respingere l’appello, ha fondato la decisione sulle seguenti ragioni: il presupposto essenziale, ai fini dell’esenzione ICI in questione è che l’immobile sia iscritto in catasto come fabbricato rurale, nella categoria A/6 o D/10, per effetto del riconoscimento dei requisiti previsti dal d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, come convertito in l. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni; a questo fine il legislatore con la norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 2, comma 5 ter, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in l. 28 ottobre 2013, 124 ha stabilito che solo le domande presentate entro il 30 settembre 2012 potessero avere efficacia retroattiva quinquennale; tale disposizione ha natura speciale ed è di stretta interpretazione; la domanda è stata presentata oltre il termine sopra indicato e, dunque, l’esenzione non spetta.

– il controricorrente si costituisce con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente lamenta la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, 3, c.p.c., in particolare dell’art. 2, comma 2 ter, del d.l. n. 102 del 2013. Censura la sentenza impugnata laddove ha individuato un limite temporale per il deposito delle domande di riconoscimento retroattivo della ruralità. La conferma dell’insussistenza di un limite temporale, ad avviso del ricorrente, risiede nel d.m. 26 luglio 2012 che consentirebbe anche dopo la data del 30 settembre 2012, l’utilizzo dei modelli con i quali si attesta il possesso dei requisiti per i cinque anni precedenti. Secondo la prospettazione del contribuente, dunque, la retroattività opererebbe dalla presentazione della domanda autocertificata di riconoscimento della ruralità, senza il limite temporale ora indicato.

2. Deve preliminarmente essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per decorso del termine breve per impugnare sollevata dal controricorrente. Esso, infatti, deduce di avere effettuato la notifica della sentenza impugnata attraverso il servizio postale e di avere provveduto al deposito della copia notificata presso la CTR del Veneto.

Nel processo tributario le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto, o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio, in base a quanto previsto dall’art. 17 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Sul punto, infatti, deve essere riconosciuta la prevalenza delle disposizioni processuali tributarie su quelle processuali civili ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto il richiamo di cui all’art. 49 del d.lgs. 546 cit. è previsto solo ad alcune del codice di rito in tema di impugnazioni in generale (Sez. 5, Sentenza n. 7059 del 26/03/2014 (Rv. 629940 – 01).

Nel caso in esame risulta dalla sentenza che il contribuente sia stato assistito in giudizio da due difensori e, in proposito, il contribuente ha precisato di essersi costituito nel corso del giudizio di gravame attraverso due procuratori abilitati alla difesa tecnica. La sentenza impugnata, tuttavia, non è stata notificata a mani proprie, ma è stata ricevuta dalla madre. Ne consegue che la notifica così effettuata non è idonea a fare decorrere i termini brevi per impugnare.

3. Nel merito il ricorso è infondato. Si premette che il fabbricato è considerato rurale solo se dalle risultanze catastali risulta l’attribuzione delle categorie A/6 o D/10. Nel caso in esame il bene era accatastato nella categoria D8 e il contribuente ha presentato la domanda ai fini dell’esenzione il 21 febbraio 2014.

Occorre premettere che in tema di esenzione per i fabbricati rurali le S.U. hanno chiarito che l’applicabilità, prevista dal combinato disposto dell’art. 23, comma 1-bis, del d.l. n. 207 del 2008, convertito con modificazioni nella l. n. 14 del 2009, e dell’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, è subordinata, per i fabbricati non iscritti in catasto, all’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, conv. in legge n. 133 del 1994 e successive modifiche. Tale accertamento può essere condotto dal giudice tributario, investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l’onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti. L’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, come interpretato dall’art. 23, comma 1-bis del d.l. n. 207 del 2008, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 2009” (Sez. U, n. 18565/2009, Rv. 609281 – 01). La S.C. ha, quindi, affermato, ai fini dell’esenzione, il principio della necessità    di    un    rilievo    formale,   costituito    nel caso di specie, nell’accatastamento in una delle categorie sopra menzionate. Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta.

4. La disciplina intervenuta successivamente ha inteso regolare questo meccanismo di formalizzazione. Così, con l’art. 7, comma 2 bis, del d.l. n. 70 del 2011 è stata introdotta una procedura che ha riconosciuto al contribuente la facoltà di presentare una domanda per ottenere il riconoscimento della ruralità anche per quei fabbricati iscritti in catasto con una categoria diversa da quelle ora richiamate, ma che fossero comunque in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 9 del d.l. n. 557 del 1993. La disposizione ha fissato il termine ultimo per la presentazione delle domande al 30 settembre 2011, riconoscendo l’effetto retroattivo quinquennale delle stesse.

5. La disposizione è stata prorogata dall’art. 29 del l. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in l. 24 febbraio 2012 n. 14, secondo cui: “8. Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralita’, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo” (Comma modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, in sede di conversione e dall’art. 3, comma 19, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95).

6. Il l. 16 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in l. 22 dicembre 2011, n. 214, all’art. 13, comma 14 bis, ha previsto, poi che “Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralita’, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita’ per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralita’, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo”.

Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell’art. 2, comma 5 ter. d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla l. 28 ottobre 2013, n. 124, secondo cui: “l’articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralita’ di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda” . (Comma inserito dall’art. 1, comma 1, della l. n. 214 del 2011).

La norma di interpretazione ha, dunque, continuato a delimitare il campo di applicazione della disposizione interpretata alle sole domande di variazione catastale presentate ai sensi dell’art. 7, comma 2 bis, del d.l. n.70 del 2011, il quale ha fissato il termine ultimo per la presentazione delle domande al 30 settembre 2012. Non risulta, pertanto, fondata la tesi del ricorrente secondo cui non vi sarebbero limiti temporali per la presentazione delle domande di variazione catastale per la sussistenza dei requisiti di ruralità. Tale è l’impostazione seguita anche dal Ministero delle Finanze nel d.m. del 26 luglio 2012, sulle modalità e i termini di presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di ruralità e delle autocertificazioni.

L’articolata disciplina sopra riportata, infatti, ha avuto la finalità di raggiungere in un breve arco temporale la regolarizzazione dei fabbricati rurali che non risultavano accatastati nella corretta categoria catastale. A decorrere dal 30 settembre 2012, poi, la ruralità poteva ottenersi solo con la presentazione dell’ordinaria domanda per la procedura DOCFA, ma senza la decorrenza retroattiva quinquennale.

Nello stesso senso è, inoltre, la giurisprudenza di legittimità, la quale, quando ha affermato la retroattività del riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili al quinquennio antecedente alla presentazione della domanda, ha sempre considerato come prerequisito che quest’ultima dovesse essere stata presentata entro il 30 settembre 2012 (v. in motivazione, Cass. Sez. 5, n. 24020/2015, Rv. 637567 – 01, Sez. 6 – 5, n. 24366/2016, Rv. 641761 – 01, Sez. V, n. 16280/2017).

7. Nel caso di specie la domanda ai fini dell’esenzione, è stata presentata il 21 febbraio 2014 e, dunque, abbondantemente oltre il termine fissato dal legislatore. Può, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto: “In tema d’ICI, le domande di variazione della categoria catastale per l’attribuzione all’immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale, ex art. 7, comma 2 bis, del d.l. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 2011, producono effetti, idonei ai fini del riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili per il quinquennio precedente, se presentate all’Agenzia del territorio entro il termine ultimo del 30 settembre 2012”.

8. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte

  • rigetta il ricorso.
  • Condanna Toniolo Roberto a pagare in favore del Comune di Sandrigo le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 890,00, per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge.
  • Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13.