Corte di Cassazione ordinanza n. 18557 depositata l’ 8 giugno 2022
plusvalenze – imposta sostitutiva – scelta irreversibile – esclusione del rimborso
RITENUTO CHE
– l’Agenzia propone un unico motivo di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che, confermando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto illegittimo il diniego di rimborso richiesto con istanza del 20 maggio 2008 per l’importo di € 8.475,56;
– la somma di cui era stata chiesta la restituzione era relativa alla prima rata dell’imposta sostitutiva, determinata ai sensi dell’art. 7 della l. 28 dicembre 2001, n. 448, versata il 13 dicembre 2002;
– la richiesta era stata respinta dall’Agenzia delle Entrate per tardività, in quanto presentata oltre il termine di 48 mesi previsto dall’art. 38 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602;
– la CTR nel rigettare l’appello ha esposto che: la fattispecie non è disciplinata dall’art. 38 del d.p.r. n. 602 del 1973, disposizione regolante le ipotesi di errore materiale e di duplicazione dell’obbligo di versamento; il contribuente ha, invece, iniziato consciamente un procedimento tributario, volto alla rivalutazione dei beni, costituito da una prima fase consistente nel versamento e da una successiva concernente la dichiarazione; solo con la dichiarazione si perfeziona l’operazione di rivalutazione ed è da quel momento che decorre il termine di 48 mesi per l’invocata decadenza;
– Il C. è rimasto intimato, pur essendo stato regolarmente citato in giudizio.
CONSIDERATO CHE
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 38 del d.p.r. n. 602 del 1973 e dell’art. 7 della l. n. 448 del 2001. Contesta la legittimità della decisione impugnata per non avere considerato che l’art. 38 del d.p.r. ora citato ha una portata generale in tema di versamenti indebiti.
2. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Ritiene il Collegio di condividere il principio già espresso da questa Corte, in base al quale, in tema di determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 81, comma 1, lett. a) e b) del d.P.R. n. 917 del 1986 (ora art. 67, comma 1, lett. a e b dello stesso d.P.R., come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 344 del 2003), nel caso di opzione per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili a norma dell’art. 7 della l. n. 448 del 2001, una volta soddisfatte le condizioni previste da tale disposizione (redazione della perizia giurata di stima e versamento dell’intera imposta sostitutiva o, in caso di pagamento rateale, della prima rata), si determina l’irreversibile perfezionamento dell’obbligazione tributaria, per cui il contribuente non può più ottenere il rimborso delle somme corrisposte, sia che abbia scelto di avvalersi del pagamento in unica soluzione, sia che abbia scelto di avvalersi di quello rateale (Cass. Sez. 5, n. 4659/2020, Rv. 657350 – 01).
Nello stesso senso era stato già chiarito che in materia di plusvalenze, l’imposta sostitutiva ex art. 7 del d.lgs. n. 448 del 2001, in quanto frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene con conseguente versamento del dovuto nella prospettiva di un risparmio in caso di futura cessione, non rientra tra le dichiarazioni di scienza suscettibili di essere corrette in caso di errore, bensì tra le manifestazioni di volontà irretrattabili, salvo che nel caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale ai sensi dell’art. 1428 c.c., non sussistendo, pertanto, i presupposti per il ricorso alla procedura del rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. Sez. 5, n. 19215/2017, Rv. 645454 – 01).
Il principio può trovare applicazione anche nella presente ipotesi in cui il contribuente ha, inizialmente deciso di esercitare la facoltà di attivare la procedura per la determinazione del valore del terreno, ai sensi del citato art. 7, ha provveduto al versamento della prima rata e, poi, non ha versato le rate successive.
Restano, pertanto, assorbite le questioni relative alla tardività della presentazione dell’istanza di rimborso.
Alla luce di quanto esposto il ricorso va, dunque, accolto con la cassazione della sentenza impugnata ed il rigetto dell’originario ricorso.
3. Le spese di merito devono essere compensate, atteso il progressivo consolidarsi della giurisprudenza della S.C., mentre le spese di legittimità vengono liquidate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso; compensa le spese dei giudizi di merito;
condanna il controricorrente a pagare in favore dell’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 2000,00, oltre spese prenotate a debito.
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