Corte di Cassazione ordinanza n. 18585 del 9 giugno 2022
processo tributario – parte contumace
Ritenuto che:
Con ricorso notificato il 30.06.2020, la W.L. SRL, esercente attività di mediazione immobiliare, e Ivan Stabile, socio al 50% della società, chiedono la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, n. 3982/11/2018, dep. 12.6.2018, che, riuniti i ricorsi della società e del socio, ha accolto l’appello dell’Ufficio, su impugnazione di avviso di accertamento per Ires e Irpef anno 2009. L’accertamento era stato emesso a seguito di verifica fiscale e indagini finanziarie, dalle quali era emersa una discrasia fra le somme indicate come compensi di mediazione e le somme fatturate, oltre che versamenti su conti bancari non giustificati. La CTR ha ritenuto, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia, con riferimento ai redditi della società, corretta la presunzione posta a base dell’accertamento (versamenti da parte dei soci riferibili alla società), in mancanza della prova contraria; con riferimento ai redditi del socio, sulla base della presunzione di distribuzione degli utili ai soci in relazione alla quota sociale data la ristretta base azionario della stessa.
L’Agenzia si costituisce con controricorso eccependone l’inammissibilità per tardività e carenza di autosufficienza.
La ricorrente deposita memoria, ribadendo la mancanza di prova della notifica dell’appello da parte dell’Ufficio, richiamando giurisprudenza (Cass. 9531/2022) secondo cui la notifica alla segretaria dell’avvocato difensore deve essere seguita dalla raccomandata informativa dell’avvenuta notifica presso lo studio, il che l’Agenzia non ha provato, con conseguente inesistenza della notifica dell’appello.
Considerato che:
1. Con l’unico motivo si deduce, ex art.360 n.4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli 101 e 139, comma 4 c.p.c..
Afferma la parte ricorrente che l’atto di appello dell’Agenzia delle entrate non è stato notificato, in violazione del diritto di difesa della contribuente, che ha appreso dell’esistenza del giudizio solo a seguito della notifica dell’avviso di intimazione, in data 16.3.2020.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 Il Collegio, verificati gli atti di causa, come consentito in base al vizio denunciato, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., preso atto che il giudizio di appello si è svolto in assenza della parte contribuente, ribadisce i principi affermati da questa Corte secondo cui, in tema di processo tributario, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che la parte rimasta contumace non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell’atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notifica è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume “iuris tantum”, ed è onere dell’altra parte dimostrare che lo stesso ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume la conoscenza della pendenza del giudizio da parte dell’impugnante, e dovrà essere quest’ultimo a fornire, anche mediante presunzioni, la prova di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di conoscenza anteriore o l’avvenuta conoscenza solo in una certa data (Cass., sez 5, 19 gennaio 2018, n. 1308).
1.3. In caso di nullità della notifica, si è precisato (Cass., sez. 2, 3 gennaio 2019, n. 8) che, in tema di impugnazioni, il contumace può interporre gravame avverso la sentenza che lo abbia visto soccombente dopo la scadenza del termine annuale dalla sua pubblicazione, a condizione che egli dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all’art. 292 c.p.c.) sia della non conoscenza del processo a causa di detta nullità. Il medesimo contumace ha, quindi, l’onere di dimostrare l’esistenza di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni, senza che, però, possa delinearsi, come effetto della presunzione semplice di mancata conoscenza del processo, l’inversione dell’onere della prova nei confronti di chi eccepisce la decadenza dall’impugnazione (Cass., sez 2, 3 gennaio 2019, n. 8).
2. Nella fattispecie il ricorrente non ha fornito la indicata prova, mentre, dall’esame del fascicolo di merito, è emerso che l’Agenzia ha notificato l’atto di appello in data 1.2017 (come da elenco di raccomandate con timbro poste italiane del 20.1.2017), con consegna in data 24.1.2017, sia presso il domicilio eletto in primo grado (Studio avv. L.M., in Roma, Via F. 758), sia presso lo studio attuale dell’indicato difensore (via Conca d’oro 370 in Roma) qui con cartolina di ricevimento firmata dal medesimo. Risulta pertanto dimostrata la regolare notifica dell’atto di appello.
3. Il ricorso è conseguentemente Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €. 4.100,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
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