Corte di Cassazione ordinanza n. 18588 del 9 giugno 2022

processo tributario 

Ritenuto che:

R.M. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per sanzione per utilizzo anticipato di credito d’imposta mediante n. 7 modelli F24 in compensazione nell’anno 2013 (compensazioni cd. orizzontali), ha dichiarato inammissibile l’appello per genericità dei motivi, non avendo la contribuente contestato “in alcun modo con argomentazioni autonomamente valutabili i motivi articolati a sostegno della decisione gravata”.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. La ricorrente deposita memoria, insistendo nella fondatezza del ricorso.

Considerato che:

1. Col primo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 53 del d.lgs. 546/1992 ex art. 360 n. 4 c.p.c., avendo la contribuente proposto specifiche censure alla sentenza di primo grado, con conseguente ammissibilità dell’appello.

2. Il motivo è inammissibile. 

2.1 Va richiamata sul tema la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito. Ne discende che, ove il ricorrente denunci la declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (Cass, n. 29495 del 23/12/2020).

2.2 È stato altresì statuito che in tema di ricorso per cassazione, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell”‘iter” processuale senza compiere generali verifiche degli atti (v. Cass. 23834/2019).

2.3 Nella fattispecie la ricorrente ha affermato di avere rispettato il disposto di cui all’art. 53 lgs. 546/92, senza tuttavia riportare i motivi di appello al fine di consentire a questa Corte di verificare il vizio denunciato.

3. Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 1 276 I. 296/2006 e art. 2 co. 2 di. 97/2008 ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendosi la contribuente attenuta nell’operare la compensazione, a quanto chiarito dall’Ufficio con la sua risol. n. 34/2010e non già alle altre risoluzioni richiamate dalla CTR , per cui erroneamente il credito non è stato ammesso in compensazione

4. Il motivo è inammissibile, in quanto tende al riesame in fatto dell’intera vicenda, inammissibile in sede di legittimità.

4.1 Va ribadito che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può contrapporre la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti. (Cass. n.6519/2019; n. 25332/2014).

4.2 Nella fattispecie, peraltro, la CTR non ha valutato il merito della controversia, ma dichiarato inammissibile l’appello, limitandosi a ribadire, quale mero obiter dictum, la correttezza della decisione impugnata. Il motivo è pertanto inammissibile anche perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, imperniata esclusivamente sulla mancanza di specificità dei motivi di appello in quanto non tenevano conto della statuizione impugnata limitandosi “a ripetere pedissequamente le ragioni poste a fondamento del ricorso di primo grado”. Né quanto richiamato in memoria è idoneo a superare le superiori argomentazioni.

5. Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.