Corte di Cassazione ordinanza n. 18637 depositata il 9 giugno 2022
IMU – ICI – ACCERTAMENTO – effetti del giudicato – decorrenza degli effetti dell’annullamento giurisdizionale degli atti di attribuzione della rendita catastale
RITENUTO CHE
– la contribuente propone un unico motivo di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che, confermando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione solo nella parte in cui ha preso come base imponibile per il pagamento dell’IMU per l’anno 2013, l’importo determinato dalla sentenza n. 50/3/2012, ma a decorrere dal suo passaggio in giudicato, avvenuto il 13 maggio 2013, con esclusione delle sanzioni per difetto del requisito soggettivo;
– la vicenda trae origine dalla presentazione di una procedura cd DOCFA da parte della ricorrente relativamente ad un impianto di produzione di energia elettrica che proponeva la rendita catastale in € 83.740,00; nel 2011 l’Agenzia del Territorio rettificava tale rendita, nel superiore importo di € 129.269,65; la CTP di Sondrio, adita dalla ricorrente, con sentenza n. 50/3/2012, passata in giudicato il 13 maggio 2013, rideterminava in riduzione la rendita attribuita dall’Ufficio, il quale provvedeva, quindi, all’annotazione negli archivi catastali di un importo pari ad € 104.224,06;
– il comune di Tartano nel 2016 notificava alla ricorrente l’avviso di accertamento, oggetto del presente giudizio, accertando una maggiore imposta per il 2013, nel periodo da gennaio a giugno sulla base della rendita catastale pari ad € 129.269,65, come rettificata nel 2011, oltre ad irrogare sanzioni e interessi;
– la CTR, nel respingere l’appello, ha esposto che: il principio generale, secondo cui le rettifiche finalizzate a correggere errori hanno effetto retroattivo vale solo nelle ipotesi in cui la correzione riguarda errori di fatto, evidenti e incontestabili da parte dell’Ufficio e da questi riconosciuti; ove, invece, l’errore è stato compiuto dal contribuente la nuova rendita rettificata esplica la sua efficacia a decorrere dalla data in cui questa viene notificata al contribuente; nella specie non si tratta di errore attribuibile all’Ufficio, ma di un riesame della rendita proposta dalla contribuente; a ciò si aggiunge che la visura storica della rendita catastale riporta la variazione della rendita alla data del 14 giugno 2013;
– il comune è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE
1. Con l’unico motivo di ricorso la contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione di legge in relazione all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 26 ottobre 1992, n. 504. Espone in proposito che: la CTP di Sondrio con sentenza passata in giudicato ha rideterminato la rendita catastale in riduzione, sul presupposto che doveva tenersi conto dell’obsolescenza e vetustà dell’impianto; la rideterminazione della rendita, operata giudizialmente, ha effetto retroattivo e deve riguardare anche il periodo compreso tra la data di efficacia della rendita catastale impugnata e quella del passaggio in giudicato della sentenza.
2. Il motivo è fondato. Oggetto del presente giudizio è la questione se la rendita catastale risultante da sentenza passata in giudicato abbia efficacia retroattiva sin dalla data di attribuzione della rendita errata o, quantomeno, dalla data dell’introduzione del giudizio di opposizione, oppure abbia efficacia soltanto dalla data di passaggio in giudicato della sentenza stessa con conseguente messa in atti.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, “Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal
primo periodo dell’ultimo comma dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”.
Nel nostro ordinamento vige il principio generale per cui gli effetti di un provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda se a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento (Cass., Sez. 1, n. 6322/1983, Rv. 431070 – 01). È stato, così, affermato, proprio in tema di ICI che “qualora il contribuente abbia impugnato la classificazione catastale e la rendita determinate dall’Ufficio, la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario opera, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, fin dal momento dell’efficacia delle maggiori rendite contenute nell’atto impugnato” (Cass. n. 11904/2008, Rv. 603491–01),
È stato, altresì chiarito che “la determinazione del giudice passata in cosa giudicata costituisce l’unica rendita valida ed efficace a partire dall’attribuzione e, quindi la sola sulla quale deve e può essere calcolata l’imposta effettiva dovendosi considerare la rendita giudizialmente determinata come quella “messa in atti” sin dal momento della determinazione da parte dell’Ufficio erariale” (Cass. Sez. 5, n.13069/2006, Rv. 590435 – 01). In senso del tutto conforme la S.C. ha ribadito che “in tema d’imposta comunale sugl’immobili, in caso di impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza che ne determina la misura, ancorché passata in giudicato nel corso del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell’imposta dovuta dal contribuente, rappresenta l’unico dato da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile, dovendosi ritenere, a seguito dell’accertamento giudiziale definitivo, che essa costituisca l’unica rendita valida ed efficace, ai fini dell’applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, fin dal momento dell’attribuzione da parte dell’UTE, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda” (Cass. Sez. 5, n. 4334/2015, Rv. 634679 – 01).
Con riguardo alla decorrenza degli effetti dell’annullamento giurisdizionale degli atti di attribuzione della rendita catastale la S.C. ha precisato che esso “comporta la caducazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione dell’imposta, emessi sulla base delle rendite medesime, in quanto l’annullamento dell’atto implica il venir meno degli effetti medio tempore prodottisi, salvo il limite dell’impossibilità, perché se così non fosse il successo dell’azione giudiziaria sarebbe sostanzialmente inutile. Non osta a tale conclusione il riferimento alle rendite catastali “vigenti”, contenuto nell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, riferimento che va inteso correttamente come operato alle rendite “legittimamente” vigenti” (Cass. Sez. 5, n. 11439/2010, Rv. 613460 – 01).
3. Tale orientamento è del tutto condivisibile e fornisce la chiave per la soluzione della questione sorta nella presente fattispecie in cui è stato accertato giudizialmente in modo definitivo l’importo della rendita catastale, ma l’Ufficio del Territorio, ai fini del pagamento dell’ICI, ha ritenuto di fare decorrere l’efficacia di tale provvedimento solo dall’annotazione della stessa negli atti catastali, ritenendo, invece, di potere applicare per la prima parte dell’annualità 2013 la maggiore imposta, come originariamente rettificata, prescindendo dalla pronuncia passata in giudicato che ne riduceva la misura.
4. La CTP con la sentenza impugnata, ritenendo corretta tale impostazione, è andata contro il principio per cui gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda se a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento. Nel caso in esame non c’è dubbio che al gennaio del 2013 sussistessero tutte le condizioni di vetustà e di obsolescenza dell’impianto oggetto del presente
5. Può, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto: ”In tema di ICI la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l’unico dato da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile, in quanto, a seguito dell’accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l’unica rendita valida ed efficace ai fini dell’applicazione dell’art. 5, comma 2, del lgs. 30 dicembre 1992 fin dal momento dell’attribuzione della rendita impugnata, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda. Ne consegue che per l’annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale”.
6. Alla luce di quanto esposto il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ne consegue l’accoglimento dell’originario
7. Le spese, liquidate in dispositivo, vengono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso introduttivo.
Condanna il Comune di Tartano a pagare ad E.P. s.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo complessivo di € 1.400,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché rimborso forfettario e accessori di legge.