Corte di Cassazione ordinanza n. 18949 del 13 giugno 2022
motivazione atto di classamento
Ritenuto che:
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Liguria, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per rideterminazione, a seguito di DOCFA, di rendita catastale di un immobile sito in Celle Ligure, Via Nicolò Aicardi 11, ha accolto l’appello proposto Gabriella Marino.
La CTR ha riformato la decisione della CTP di Savona, ritenendo che l’avviso di accertamento catastale non fosse idoneo a soddisfare requisiti motivazionali di rettifica del classamento catastale.
La contribuente si costituisce con controricorso. Entrambe le parti depositano successiva memoria.
Considerato che:
1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90 e art. 7 l. 212/200.
2. Il motivo è infondato.
2.1 Va premesso che l’atto di classamento deve essere necessariamente motivato, e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui all’art 7 della n. 212/2000, che a sua volta richiama l’art. 3 della legge n. 241/1990, secondo cui l’Amministrazione Finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti i “presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.
2.2 La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an ed il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all’interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (ex plurimis: , Sez. SA, 26 marzo 2014, n. 7056; Cass., Sez. SA, 9 luglio 2014, n. 15633; Cass., Sez. SA, 17 ottobre 2014, n. 22003).
2.3 Con riferimento, poi, alla materia di estimo catastale, l’obbligo di motivazione in capo all’amministrazione finanziaria si diversifica a secondo che la stessa operi d’iniziativa o su sollecitazione del contribuente.
Nell’ipotesi in cui l’avviso di classamento consegua ad un’iniziativa del contribuente, la Corte ha più volte ribadito, che, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (cfr: Cass., Sez. 6A, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. SA, 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., Sez. 6A, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6A-S, 23 febbraio 2021, n. 4807; Cass., Sez. SA, 24 febbraio 2021, n. 4955).
Nella fattispecie, il giudice di appello ha accertato che “l’avviso di accertamento contestato, adduce argomentazioni tutt’altro che specifiche ed afferenti alle particolari caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell’immobile, che parimenti nemmeno sono state prese in considerazione dal Giudice di prime cure (…) dal momento che, nella sentenza impugnata, si deduce la legittimità dell’operato dell’Ufficio sulla base delle produzioni fotografiche e dell’ubicazione dell’immobile”. Ha poi aggiunto che “nell’avviso di accertamento impugnato, l’Ufficio asseritamene afferma di aver, in effetti, operato con metodologie comparative, tuttavia mancando di descrivere gli immobili presi a confronto con le risultanze emerse”.
La indicata motivazione non risponde ai principi sopra enunciati, in quanto l’accertamento basato su metodologie comparative, senza che siano stati in alcun modo individuati i fabbricati aventi caratteristiche analoghe tali da giustificare il diverso classamento, risulta insufficientemente motivato ( Cass n. 25037/2017).
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 1 n. 5 c.p.c, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, per errore su una circostanza di fatto decisiva, consistente nella mancata considerazione di un elenco di immobili siti nella stessa zona, classificati A/3, avendo, la CTR, valutato solo un elenco di immobili siti nella stessa zona e classificati A/4.
6. Il motivo è inammissibile.
6.1 Vanno richiamati i principi consolidati dalla Corte in relazione al vizio di motivazione di cui all’art. 360 5 c.p.c., secondo cui (cfr. ex multis Cass. n. 27702/2020) la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, non può limitarsi a censurare apodittiche di erronea o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamene suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice “a quo”, ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese, ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di inammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non è dato l’esame diretto degli atti se non in presenza di “errores in procedendo”) di effettuare, preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un’adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata; dovendosi escludere che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazioni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità.
7. Il motivo, che tende peraltro ad una rivalutazione del fatto e delle prove, che sono di esclusiva valutazione del giudice di merito, va dichiarato inammissibile.
8. Conclusivamente va respinto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in euro 1.100,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione sentenza n. 23529 depositata il 27 luglio 2022 - In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 27197 depositata il 15 settembre 2022 - In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è…
- CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36233 depositata il 12 dicembre 2022 - In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 33098 depositata il 9 novembre 2022 - In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18205 depositata il 7 giugno 2022 - In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura cosiddetta procedura DOCFA , ed in base ad una stima diretta…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 20509 del 24 giugno 2022 - In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…
- Non vi è preclusione tra il cumulo giuridico e la
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5115 deposi…
- In tema di sequestro preventivo a seguito degli il
In tema di sequestro preventivo a seguito degli illeciti di cui al d.lgs. n. 231…