Corte di Cassazione ordinanza n. 19059 del 14 giugno 2022
regime dei margini
Fatti di Causa
La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento n. T9503B20065 con cui l’Agenzia delle Entrate, contestava alla soc. a.T. Auto srl l’omessa regolarizzazione di due fatture di acquisto di autovetture con l’applicazione del regime del margine senza la sussistenza dei requisiti richiesti, accertando una maggiore imposta pari a 9180 E. oltre sanzioni ed interessi.”.
A seguito di appello della Agenzia delle Entrate, la CTR in riforma della sentenza di primo grado, confermava l’accertamento emesso.
Proponeva ricorso in Cassazione la società A.T.Auto srl affidandosi a due motivi così sintetizzabili:
- omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio , in relazione alla natura di fornitori della EMMEPI Auto srl in relazione all’art. 360 comma 1 ns cpc .
- violazione o falsa applicazione dell’art. 36 del D.L. n. 41/95 in relazione all’art. 360 comma primo n. 3.
Si costituiva con controricorso l’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria ritualmente depositata il ricorrente deduceva che l’agenzia delle Entrate aveva parzialmente accolto la richiesta di autotutela inoltrata, limitatamente alla autovettura Mercedes.
Ragioni della decisione
Preliminarmente va evidenziato che l’oggetto del contendere nell’attuale giudizio di legittimità riguarda solo l’applicabilità o meno del regime del margine per la autovettura Porsche indicata nell’accertamento, essendo evidentemente cessata la materia del contendere per l’autovettura Mercedes, per la quale l’agenzia dell’Entrate con provvedimento di autotutela ha riconosciuto corretto l’applicazione del regime del margine operata dal contribuente in quanto l’auto era intestata a soggetto privato, circostanza confermata anche nel controricorso pagina 3.
Con il primo motivo il ricorrente deduce che la Ctr abbia pretermesso un fatto decisivo e cioè l’esame del libretto di circolazione nella valutazione dei fatti. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del DL 41/95.
Tali motivi , esaminati congiuntamente stante l’intima connessione, sono infondati.
Per quello che qui interessa Il ricorrente con il primo motivo finisce per contestare il processo logico seguito dal giudice di secondo grado, senza avvedersi che non è più consentita la possibilità di censurare per cassazione l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non quando il “vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, e dovendo piuttosto il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. necessariamente tradursi nell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (così Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e innumerevoli successive conformi). Nel caso il giudice ha affermato che la autovettura Porsche era intestata, antecedentemente alla commercializzazione secondo il regime del margine, ad una società commerciale, e quindi non emergeva che tale intestatario non avesse recuperato l’iva. Poiché è da escludere che il vizio de quo possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non può essere tale vizio inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.
Del resto la parte ricorrente non contesta che l’autovettura era intestata a società commerciale, ed in via generale le società commerciali recuperano l’iva sugli acquisti.
Premesso quanto sopra, si rileva che è altresì infondato il motivo dì impugnazione con il quale la società ricorrente ha censurato la sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta violazione di legge in tema di applicazione al casi di specie del cosiddetto “regime del margine”. Occorre premettere che l’onere della prova circa l’applicazione del regime fiscale agevolativo IVA del margine alle cessioni aventi ad oggetto autoveicoli usati di provenienza intra comunitaria . è a carico del contribuente.
Infatti, sul punto si è consolidata l’interpretazione giurisprudenziale secondo la quale, in tema di IVA, il regime del margine – previsto dall’art. 36 del dl. n. 41del 1995, convertito con modificazioni in legge n. 85 del 1995, per le cessioni da parte di rivenditori di beni usati costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell’imposta, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi.
Pertanto, qualora l’amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest’ultimo dimostrare la sussistenza dei requisiti di legge per tale regime agevolativo. Con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condotta diligente la conservazione dei documenti inerenti l’individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, risultanti dalla carta di circolazione, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l’IVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso l’Agenzia aveva dedotto che in sede di verifica, era stato escluso tale requisito in base alle indagini della G. F. come da processo verbale.
Del resto è consolidata l’interpretazione giurisprudenziale, secondo la quale, in tema di IVA, nell’ambito del regime del margine, qualora l’amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest’ultimo dimostrare l’esistenza di requisiti oggettivi e soggettivi per fruire di tale regime agevolativo.
In particolare, con riferimento all’esistenza delle condizioni oggettive e sogge tive, che qui assumono rilievo, il contr buente avrebbe dov_uto accertarsi se il primo intestatario, in quanto società commerciale avesse o meno recuperato l’iva, tenendo conto del principio generale che gli acquisti normalmente sono destinati all’attività commerciale e quindi strumentali, e per ciò stesso tali soggetti possono recuperare l’Iva . Deve ritenersi, che rientri nell’ambito delle precauzioni che si possono senz’altro richiedere ad un cessionario di veicoli d’occasione l’esame della “storia” del veicolo, quanto meno – che è quel che interessa con riferimento all’individuazione dei precedenti intestatari del mezzo, risultanti dalla carta di circolazione, documento in possesso dell’acquirente in quanto indispensabile ai fini del perfezionamento dell’operazione.
Pertanto l’affermazione della Ctr circa la mancanza di buona fede dell’attuale ricorrente non è in contrasto con l’art.36 d.l. n.41/1995 convertito con modificazioni nella legge n.85/1995,, rientrando nella condotta diligente dell’imprenditore l’individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, quantomeno nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l’IVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione, adempimento nel caso non avvenuto . In presenza di elementi significativi di “allarme”, idonei a far sospettare l’inattendibilità dell’operazione, deve escludersi che nel caso concreto il cessionario rivenditore potesse fruire del regime del margine, non sussistendo i presupposti per l’applicazione del detto regime, non essendo minimante accertato se il soggetto cedente a sua volta avesse o meno detratta l’iva. In definitiva proprio perché tale regime è indissolubilmente legata ad una serie di presupposti che deve essere il cessionario rivenditore a dimostrare e poiché dal documento posto all’attenzione di questa Corte (libretto di circolazione) non è possibile ricavare alcuna dimostrazione del fatto che il cedente non abbia detratto l’iva , deve ritenersi corretta la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso la buona fede .. Pertanto il ricorso va rigettato. Tenuto conto della parziale cessazione della materia del contendere relativamente alla autovettura Mercedes a seguito di autotutela , le spese processuali vanno compensate
P.Q.M
La Corte dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, rigetta nel resto . Spese compensate .
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